Sentenza n. 1100/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto dirigenziale di detrazione dell’anzianità del 10/07/2024 (Prot. n.-OMISSIS-) adottato a seguito di Determinazione Ministeriale pervenuta dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto 6° Divisione, con il quale il ricorrente ha subìto in ruolo “una detrazione di anzianità pari alla durata della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Decreto-Legge 26/11/2021, n. 172, conv. con modif. dalla L. 21/01/2022 n. 3, assumendo anzianità di grado assoluta 21/10/2013 e di decorrenza della qualifica dal 1 Agosto 2020 al 21/10/2020, collocandosi, a seguito di spostamento nel ruolo, dietro il parigrado -OMISSIS-, nato il 01/03/1979…”; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente nonché di tutti gli atti applicativi del medesimo; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l’accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento; nonché per la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa; nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall’illegittima detrazione di anzianità inflitta al ricorrente in virtù dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale di detrazione dell’anzianità di grado per un periodo corrispondente alla sospensione dall’attività lavorativa per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già sospeso dal servizio per 81 giorni dal 3 gennaio 2022 al 24 marzo 2022 in applicazione della disciplina sull’obbligo vaccinale, ha impugnato il successivo decreto dirigenziale che gli ha detratto dalla propria anzianità di grado il periodo di sospensione, chiedendo anche l’accertamento del diritto al riconoscimento degli effetti economici, contributivi, pensionistici, previdenziali, della maturazione della licenza ordinaria e della validità del periodo ai fini dell’avanzamento, nonché il risarcimento in forma specifica. Ha dedotto: violazione dei diritti fondamentali, dei principi di uguaglianza e non discriminazione, del diritto al lavoro e del diritto alla salute; necessità di disapplicare la normativa sull’obbligo vaccinale per asserita inefficacia dei vaccini nel prevenire l’infezione e la trasmissione del virus; nullità del provvedimento per violazione della disciplina sul consenso informato e della Convenzione di Oviedo; violazione del codice dell’ordinamento militare ed erronea interpretazione dell’art. 2 del d.l. n. 172/2021, sostenendo che la disciplina speciale consentisse soltanto la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione, ma non la detrazione dell’anzianità. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021, ritenendo il provvedimento impugnato meramente esecutivo delle relative linee guida.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di detrazione dell’anzianità, dichiarando il diritto del ricorrente al computo nell’anzianità di grado del periodo di sospensione. Ha ritenuto fondato il quarto motivo: la disciplina speciale emergenziale sull’obbligo vaccinale e sulla sospensione dal servizio è di stretta interpretazione e non consente all’Amministrazione di imporre conseguenze ulteriori rispetto a quelle espressamente previste. Poiché la legge prevedeva la sospensione e la privazione della retribuzione, non potevano essere disposte anche la decurtazione dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. Il TAR ha escluso che fosse necessaria l’impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021, rilevando che tale decreto era stato autorizzato per disciplinare le modalità organizzative dell’accesso ai luoghi di lavoro con green pass e non era richiamato dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, relativo all’obbligo vaccinale del personale del comparto sicurezza. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite; il Collegio ne ha comunque rilevato l’infondatezza alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini e sulla compatibilità dell’obbligo vaccinale con il consenso informato. Le spese sono state compensate per l’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione processuale relativa alla mancata impugnazione del d.P.C.M.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
La disciplina speciale sull’obbligo vaccinale per il personale del comparto sicurezza.
La disposizione, quale norma speciale e di stretta interpretazione, consente le conseguenze espressamente previste, tra cui la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione, ma non ulteriori effetti pregiudizievoli come la detrazione dell’anzianità di servizio o dei giorni di licenza ordinaria.
art. 2 d.l. n. 172/2021, convertito dalla l. n. 3/2022
Detrazione di anzianità pari alla durata della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.
Il provvedimento amministrativo fondato su tale disposizione è stato annullato perché la disciplina speciale non è stata ritenuta idonea a legittimare la detrazione dell’anzianità quale conseguenza ulteriore rispetto alla sospensione e alla perdita della retribuzione.
art. 4 d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021
Norma in virtù della quale sono stati adottati il provvedimento di sospensione e quello di detrazione dell’anzianità.
La disposizione è stata richiamata nel quadro della disciplina emergenziale sull’obbligo vaccinale; le censure sulla sua legittimità costituzionale e sull’efficacia dei vaccini sono state ritenute assorbite e comunque infondate.
art. 9-quinquies, comma 5, d.l. n. 52/2021
Previsione legislativa che autorizza l’adozione di un d.P.C.m. per le modalità organizzative relative all’accesso ai luoghi di lavoro con green pass base.
La norma non autorizza l’applicazione del d.P.C.m. 12 ottobre 2021 alla diversa fattispecie dell’obbligo vaccinale del personale del comparto sicurezza.
art. 30 c.p.a.
Risarcimento in forma specifica del danno ingiusto.
La domanda risarcitoria non è stata esaminata autonomamente, poiché l’accoglimento della domanda di annullamento e l’accertamento del diritto al computo del periodo di sospensione hanno definito la controversia nei limiti risultanti dal dispositivo.
art. 1 l. n. 219/2017
Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
Secondo i principi richiamati dalla Corte costituzionale, l’obbligatorietà del vaccino non esclude in via generale la raccolta del consenso informato, ma consente al singolo di scegliere se adempiere all’obbligo, assumendo le conseguenze previste dalla legge.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Presupposti per l’oscuramento dei dati personali nelle ipotesi di diffusione del provvedimento.
Ha fondato l’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Le disposizioni emergenziali che prevedono l’obbligo vaccinale e la sospensione dal servizio costituiscono disciplina speciale e di stretta interpretazione; l’Amministrazione non può desumerne conseguenze ulteriori e pregiudizievoli diverse da quelle espressamente stabilite dalla legge.
- Quando la disciplina speciale prevede la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione, in assenza di un’espressa previsione legislativa non è legittimo detrarre dalla anzianità di servizio o di grado il periodo di sospensione, né incidere sui giorni di licenza ordinaria.
- Un atto amministrativo attuativo di una disciplina legislativa non deve essere preceduto dall’impugnazione di un d.P.C.m. quando quest’ultimo sia stato autorizzato dalla legge per una fattispecie diversa e non sia richiamato dalla disciplina applicabile al caso concreto.
- L’obbligatorietà di un trattamento vaccinale non elimina necessariamente il consenso informato per la materiale inoculazione, ma il rifiuto del trattamento comporta le conseguenze che la legge collega all’inadempimento dell’obbligo; tali conseguenze non possono essere ampliate in via amministrativa.
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