Sentenza n. 20/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 1.10.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e ss. c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 317/2024, notificata al Ministero e non appellata, era passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la Carta del docente per le annualità rispettivamente spettanti, per l'importo di 500 euro annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro equipollente. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero era rimasto inizialmente inerte. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha accreditato nel portafoglio elettronico dei docenti le somme principali riconosciute dalla sentenza, ma non ha corrisposto gli interessi e la rivalutazione monetaria. I ricorrenti hanno quindi chiesto la completa ottemperanza, la fissazione di un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alle somme principali relative alla Carta del docente, poiché queste erano state accreditate dal Ministero nel corso del giudizio. Ha invece accolto il ricorso quanto agli importi ancora dovuti a titolo della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e che l'inadempimento residuo dell'Amministrazione non era stato contestato. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, stabilendo che il commissario possa ricorrere anche al pagamento in conto sospeso in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove pagato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
art. 112, secondo comma, lett. c)
Individua tra i titoli suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
entro il termine dilatorio di 120 giorni
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio entro il quale completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
pagamento in conto sospeso
Consente il ricorso al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile, quando non vi sia capienza negli appositi capitoli di bilancio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a un'amministrazione il pagamento di somme o l'adozione di attività necessarie a soddisfare il diritto accertato.
- Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue solo una parte del titolo giudiziale, il giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla parte eseguita e decide nel merito sulla parte residua ancora inadempiuta.
- Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per i pagamenti delle amministrazioni dello Stato dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, costituisce una condizione per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
- L'amministrazione deve dare esecuzione anche alle statuizioni accessorie contenute nel titolo giudiziale, comprese quelle relative alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, quando tali importi siano stati riconosciuti dal giudice della cognizione.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva e consentendo il ricorso al pagamento in conto sospeso ove manchi la capienza di bilancio.
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