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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47125/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per peculato per il trasferimento di 825.000 euro, deducendo che la sua condotta fosse autonoma rispetto a quella del pubblico ufficiale (Marano) e riconducibile a una truffa ai danni di quest'ultimo. Sostiene inoltre di non aver partecipato alla prima fase di distrazione del denaro (bonifico del 22/12/2014) e di non aver avuto la conoscenza della natura pubblica dei fondi, deducendo difetto di concorso morale nel reato di peculato e vizio di motivazione sui presupposti del concorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la responsabilità del ricorrente per il concorso nell'appropriazione della somma di 825.000 euro mediante investimenti effettuati nell'aprile 2016 verso la societa WBT, riconoscendo la piena consapevolezza del Castelli della natura pubblica e del vincolo di destinazione dei fondi. La sentenza impugnata è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Delitto di peculato: appropriazione di denaro pubblico vincolato quando chi ne ha la disponibilita' per ragione di ufficio o incarico lo utilizza per fini estranei. Nel caso, il concorso dell'extraneus e' stato riconosciuto se costui aveva consapevolezza della natura pubblica dei fondi e cooperava all'interversio possessionis mediante operazioni di fatto (investimenti verso societa' di comodo).

  • art. 640 cod. pen.

    Truffa aggravata: evocata dalla difesa come alternativa, e' stata ritenuta non applicabile alla ricostruzione probatoria ove risulta la consapevolezza e la cointeressenza all'appropriazione dei fondi pubblici; la tesi della truffa ai danni del pubblico ufficiale e' stata esclusa sulla base delle dichiarazioni e delle intercettazioni.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: norma richiamata per valutare la partecipazione e la responsabilita' personale di piu' soggetti nell'esecuzione del fatto.

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    Recidiva/concursalita' di reati e circostanze aggravanti: richiamata congiuntamente per la determinazione del concorso e delle conseguenze penali nel caso esaminato.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante: menzionata nel capo di imputazione originario come elemento del quadro sanzionatorio applicato.

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. (riferimento procedurale)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale, utilizzata per disciplinare il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 51923 del 09/11/2016, Rv. 268561

    Richiamata per l'orientamento secondo cui l'indebita appropriazione di somme ricevute a titolo di finanziamento pubblico integra peculato quando esista un vincolo di destinazione e la gestione conservi natura di pecunia pubblica; utile a sostenere che l'investimento dei fondi vincolati costituisce interversio possessionis idonea a integrare il delitto di peculato.

Massime di principio

  • Perche' l'extraneus sia ritenuto concorrente in un peculato occorre la prova della sua consapevolezza della natura pubblica e del vincolo di destinazione dei fondi; la mera diversa finalita' soggettiva rispetto al pubblico ufficiale (es. volonta' di appropriarsi personalmente) non esclude automaticamente il concorso se sussiste tale consapevolezza.
  • L'interversio possessionis (il momento in cui il possesso del denaro pubblico vincolato viene effettivamente invertito) e' fattore decisivo: il reato si realizza con l'operazione che rende il denaro non piu' tracciabile o lo sottrae alla destinazione vincolata (es. bonifici a societa' di comodo).
  • Le conversazioni intercettate e le ammissioni spontanee dell'imputato costituiscono elementi di prova rilevanti per dimostrare la consapevolezza e la cointeressenza nella appropriazione; il silenzio o l'assenza di smentita a tali addebiti puo' essere interpretato dalla giurisprudenza come indice di conoscenza.
  • La distinzione fra reato proprio (peculato) e reato a terzi (truffa) dipende dai presupposti soggettivi e oggettivi: per sostenere una truffa in luogo del peculato l'imputato deve dimostrare in modo credibile l'assenza di conoscenza della natura pubblica dei fondi e un piano fraudolento autonomo finalizzato esclusivamente all'inganno del pubblico ufficiale.
  • In sede di Cassazione non e' ammessa la mera rivalutazione del merito probatorio: le censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se non indicano violazioni di legge o vizi logico-giuridici della motivazione.

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