Cassazione Penale, Sentenza n. 35872/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che convalidava il d.a.spo. emesso dal Questore di Foggia il 2/2/2023. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 6, comma 3, legge n. 401/1989 perché il pubblico ministero avrebbe depositato la richiesta di convalida oltre il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento (notifica 13/2/2023 ore 14.25; richiesta PM 16/2/2023 ore 12.40), con conseguente perdita di efficacia della misura; 2) vizio di motivazione dell'ordinanza del G.I.P., che avrebbe solo richiamato le memorie difensive senza esaminarle e non avrebbe indicato le ragioni di necessità e urgenza a fondamento di una misura così gravosa, specie trattandosi di un soggetto giovanissimo e alla prima esperienza deviante.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza maggioritaria secondo cui il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di 48 ore non determina automaticamente l'inefficacia del provvedimento quando il giudice convalida entro il termine complessivo di 96 ore dalla notifica. Dalla ricostruzione cronologica: d.a.spo. 2/2/2023; notifica 13/2/2023 ore 14.25; richiesta PM 16/2/2023 ore 12.40; convalida G.I.P. 16/2/2023 ore 16.15 — cioè entro 96 ore dalla notifica. Pertanto il primo motivo è infondato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata: l'ordinanza descriveva la condotta violenta del ricorrente (lancio di pietre e di una bottiglia piena di liquido verso tifosi avversari), la gravità e la pericolosità dell'azione e la necessità di misure preventive per l'ordine e la sicurezza pubblica; non sussiste dunque carenza motivazionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989
"il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2"
La Corte segue l'orientamento maggioritario per cui la congiunzione "e" deve intendersi nel senso che l'inefficacia della misura si verifica solo se congiuntamente il pubblico ministero non richiede la convalida entro 48 ore e il G.I.P. non la dispone nelle 48 ore successive; in sostanza la decisione del giudice entro complessive 96 ore dalla notifica conserva efficacia al provvedimento.
art. 13, comma 3, d.l. n. 14 del 2017, conv. con modifiche dalla legge n. 48 del 2017
Riferimento procedurale al termine di presentazione presso gli uffici di polizia; nella giurisprudenza richiamata serve per delimitare il termine iniziale di 48 ore dalla notifica per la richiesta di convalida da parte del PM, ma la sua inosservanza non determina automaticamente l'inefficacia se il G.I.P. convalida entro il termine complessivo di 96 ore.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore per la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero non determina automaticamente l'inefficacia del provvedimento se il giudice provvede alla convalida entro 96 ore dalla notifica: in pratica occorre verificare la timeline complessiva (notifica → max 96 ore per la convalida).
- In contestazioni sulla tempestività, documentare con precisione orari e date di notifica, deposito della richiesta del PM e decisione del G.I.P.: se la convalida è entro 96 ore la doglianza tende a non avere successo.
- Il difensore che invoca violazione del termine di 48 ore dovrebbe, oltre a contestare i termini, dimostrare in concreto come il ritardo abbia concretamente pregiudicato l'esercizio della difesa; la mera tardività del deposito del PM è spesso ritenuta insufficiente.
- Sulla motivazione: per misure come il d.a.spo. il G.I.P. deve indicare fatti concreti che giustifichino la necessità e la proporzionalità della misura (descrizione della condotta, grado di pericolosità e rischio per l'ordine pubblico). Se tali elementi risultano dalla motivazione, il vizio di motivazione viene normalmente rigettato.
- Per soggetti giovani o alla prima esperienza deviante, la difesa può chiedere misure meno afflittive e sottolineare il principio di proporzionalità; tuttavia il giudice può comunque adottare prescrizioni stringenti se la condotta denota elevata pericolosità e reale rischio di reiterazione.
- Per far valere l'inefficacia del provvedimento per vizi procedurali, il punto cruciale è dimostrare che la convalida giudiziale sia avvenuta oltre il termine complessivo di 96 ore dalla notifica; in assenza di ciò la censura è destinata a fallire.
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