Sentenza del 18/11/2017 n. 565 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Iva - Accertamento - Operazioni oggettivamente inesistenti - Presunzioni semplici - Inversione onere della prova - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento IVA relativo a operazioni oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'attendibilità delle scritture contabili e delle fatture utilizzate dal contribuente per ottenere la detrazione, dimostrando tale inattendibilità anche mediante presunzioni semplici. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la regolarità formale della contabilità e delle fatture fosse sufficiente a legittimare la detrazione.
La decisione
È stato affermato che, quando l'Amministrazione finanziaria fornisce elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni o l'inattendibilità della relativa documentazione, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente. Quest'ultimo deve dimostrare l'effettività delle operazioni economiche; la mera regolarità formale delle scritture contabili e delle fatture non è sufficiente. L'accertamento risulta quindi confermato nei suoi principi, con esito favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Normativa IVA sul diritto alla detrazione
La detrazione dell'IVA presuppone l'effettiva esistenza dell'operazione economica documentata; non è sufficiente la sola regolarità formale della fattura.
Principi in materia di prova presuntiva e ripartizione dell'onere della prova
L'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza delle operazioni anche tramite presunzioni semplici, purché dotate di adeguata gravità, precisione e concordanza. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni.
Massime di principio
- In presenza di fatture relative a operazioni contestate come inesistenti, la regolarità formale della contabilità non dimostra da sola che le operazioni siano realmente avvenute.
- L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici e su elementi indiziari, senza dover necessariamente disporre di una prova diretta dell'inesistenza dell'operazione.
- Quando gli indizi dell'Amministrazione sono sufficienti, il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettività dell'operazione, ad esempio mediante contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, corrispondenza commerciale e prova della concreta utilità della prestazione.
- La detrazione IVA richiede una verifica sostanziale dell'operazione: una fattura formalmente corretta non legittima la detrazione se l'operazione sottostante non è effettiva.
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