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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37902/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata qualificazione della fattispecie come aggravata ai sensi dell'art. 612, comma 2, c.p., con conseguente questione di competenza; 2) inosservanza di norme processuali per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e difetto di motivazione; 3) violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p., censurando la valutazione dell'attendibilità della persona offesa (ritenuta attendibile per il capo b) ma non per il capo a)); 4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, c.p., in ragione dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: ritenuto manifestamente infondato perché la competenza si determina dalla formulazione del capo d'imputazione e in mancanza di indicazione esplicita dell'aggravante non si può desumere automaticamente la fattispecie aggravata; inoltre per i fatti eventualmente qualificabili ai sensi dell'art. 612 è intervenuta assoluzione (fatto non sussiste) e manca interesse impugnatorio. Sul secondo motivo: manifestamente infondato poiché la prova decisiva dedotta non era un fatto certo ma un mezzo dichiarativo il cui esito va valutato in confronto con gli altri elementi probatori. Sul terzo e quarto motivo: inammissibili perché chiedono una diversa valutazione della prova e dell'attendibilità dei testi, valutazioni riservate al giudice del merito; la Corte rileva che la motivazione del giudice di merito è coerente e priva di vizi logici. Conseguenze pratiche: confermata la decisione del Tribunale (assoluzione per minaccia, condanna per lesioni personali come nel dispositivo impugnato); il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese a favore della parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p., comma 2

    Fattispecie aggravata della minaccia: la Corte sottolinea che l'aggravante include componenti valutative e, se non indicata espressamente nel capo d'imputazione (o con formule equivalenti), non può essere desunta automaticamente dal contenuto delle parole rivolte alla persona offesa; la mancata indicazione incide sulla competenza.

  • art. 187 c.p.p.

    Norma sulla valutazione delle fonti di prova dichiarative: il ricorso censurava l'uso delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ritiene che le critiche alla valutazione dell'attendibilità rientrino nella sfera del giudice di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sull'assunzione e valutazione delle prove testimonali: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dell'attendibilità operata dal giudice di merito e ha escluso che la censura configurasse un vizio di diritto valutabile in Cassazione.

  • art. 62, n. 1 c.p.

    Attenuante per stato d'ira: la richiesta di riconoscimento è stata considerata questione di merito probatorio; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché imponeva diversa valutazione dei fatti e della motivazione del giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Limiti del controllo di legittimità sulle prove: la Corte ricorda che la mancata assunzione di una prova è sindacabile in Cassazione solo se riferita a 'prova decisiva' che sia un fatto certo nel suo accadimento, non a mezzi dichiarativi il cui valore va comunque confrontato con altri elementi.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    Richiamata in relazione ai limiti delle critiche alla motivazione: la Corte indica che le censure che si risolvono in critiche alla logicità e congruità della motivazione non superano il filtro previsto dalla disciplina sui ricorsi (limiti procedurali alla censura di merito).

Massime di principio

  • La competenza per giudicare reati si determina sulla base del contenuto formale del capo d'imputazione: aggravanti valutative non possono essere considerate se non sono esplicitamente contestate.
  • In Cassazione le doglianze che chiedono una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove o dei testi sono inammissibili: la rivalutazione del merito spetta al giudice di merito.
  • La mancata acquisizione di una prova è sindacabile in sede di legittimità solo se si tratta di una prova decisiva relativa a un fatto certo e non di mezzi dichiarativi il cui valore dipende da un confronto probatorio.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti (es. stato d'ira) è necessario che il giudice di merito le accerti concretamente: l'assenza di tali accertamenti implica che la Cassazione non possa sostituirsi al merito.
  • Le censure fondate su presunte carenze di motivazione devono dimostrare vizi logici o inconsistenza motivazionale; critiche alla congruità della motivazione senza tale dimostrazione rischiano l'inammissibilità.

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