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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18018/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP a carico di Ielapi per il reato relativo al danneggiamento seguito da incendio. Il Procuratore sosteneva che, per come il fatto era materialmente contestato (aver dato fuoco alla vettura della vittima), la condotta dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 424, secondo comma, cod. pen. (fattispecie aggravata per incendio) e non solo come fattispecie del primo comma, con la conseguenza che la fattispecie più grave avrebbe potuto giustificare l'applicazione della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del Procuratore erano manifestamente infondate. Ha confermato la distinzione tra 'fuoco' e 'incendio' ai fini dell'art. 424 cod. pen., richiamando la giurisprudenza che definisce l'incendio come evento con fiamme vaste, diffusive e difficili da estinguere, idonee a porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. Sulla base degli elementi istruttori (rilievi fotografici, denuncia-querela, comunicazioni di reato), il Tribunale del riesame aveva ritenuto che l'azione consistette nell'appiccare un fuoco localizzato sul cofano dell'auto che non raggiunse le proporzioni e le caratteristiche dell'incendio; pertanto la fattispecie applicabile era quella di cui al primo comma dell'art. 424 e non la fattispecie aggravata. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso del Procuratore si limitava a richiamare la formulazione incriminatrice senza confutare il percorso probatorio e motivazionale del Tribunale del riesame, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Distinzione tra primo comma (danneggiamento mediante fuoco con pericolo di incendio, pena minore) e secondo comma (se segue un incendio, pena più grave); l'elemento distintivo è l'effettiva verificazione di un incendio inteso come propagazione vasta e pericolosa.

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che ha autorizzato la trattazione scritta del procedimento; il Procuratore generale ha inoltre espresso la richiesta di inammissibilità ai sensi di tale disposizione.

  • aumento per l'aggravante citata (art. 416-6/5.1 cod. pen.)

    La decisione prende atto che eventuali aumenti per aggravanti non sono, nel caso concreto, sufficienti a mutare la qualificazione della condotta da quella prevista dal primo comma dell'art. 424 a quella aggravata, né a sorreggere l'applicazione della misura cautelare richiesta.

Massime di principio

  • Per qualificare un fatto come 'incendio' ai sensi dell'art. 424 occorre la prova di una propagazione del fuoco di vaste proporzioni, con fiamme diffusive e difficoltà di spegnimento tali da mettere in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone; il mero appiccare il fuoco non è automaticamente 'incendio'.
  • La valutazione della misura cautelare richiede una corretta qualificazione giuridica del fatto: se l'imputazione formale parla di 'incendio' ma gli elementi probatori indicano un fuoco localizzato, la fattispecie applicabile può rimanere quella meno grave, con conseguenze sull'ammissibilità delle misure cautelari.
  • In sede di impugnazione è insufficiente contestare solo la formulazione dell'imputazione; il ricorso deve confrontarsi efficacemente con le argomentazioni probatorie e logiche del giudice di merito.
  • Gli aumenti di pena dovuti ad aggravanti non possono essere invocati astrattamente per giustificare misure cautelari: è necessario verificarne l'effettiva incidenza sul limite edittale e sulla sussistenza dei presupposti cautelari.
  • La giurisprudenza consolidata fornisce criteri oggettivi (diffusività, vastità, difficoltà di spegnimento, pericolo per un numero indeterminato di persone) per distinguere tra 'fuoco' e 'incendio', che il giudice deve applicare nella motivazione.

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