Sentenza n. 706/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione - del provvedimento di archiviazione datato 31.10.2025 avente codice pratica n.P-MI/L/Q/2025/107321, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano, in persona del Dirigente dello Sportello Signorelli Massimo, comunicato al ricorrente a mezzo pec in data 31.10.2025; - nonché verso ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso o collegato in modo diretto o indiretto, conseguenziale e/o dipendente dalla suindicata determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione del procedimento relativo all'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'amministrazione aveva archiviato il procedimento concernente l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiamando la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché il provvedimento non era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Tale omissione avrebbe impedito il contraddittorio sull'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore e sulla non imputabilità del ritardo al lavoratore.
La decisione
Il TAR ha deciso la controversia con sentenza in forma semplificata, adottata all'esito della camera di consiglio cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. L'amministrazione, senza fornire giustificazione, non aveva comunicato i motivi ostativi prima di adottare l'archiviazione. Il contraddittorio procedimentale era rilevante perché l'amministrazione avrebbe dovuto verificare, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, l'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore e la non imputabilità del ritardo al lavoratore; tali circostanze dovevano essere valutate nel confronto procedimentale con l'interessato. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, quando il contraddittorio è integro e le questioni sono esaustivamente trattate.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima dell'adozione del provvedimento negativo, garantendo il contraddittorio procedimentale; la sua omissione ha determinato l'illegittimità dell'archiviazione.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Richiede all'amministrazione di valutare l'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore e la non imputabilità del ritardo al lavoratore nella trasmissione del contratto; tali circostanze devono essere verificate nel contraddittorio procedimentale.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa del termine per la trasmissione del contratto firmato digitalmente nell'ambito del procedimento per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Massime di principio
- Prima di archiviare un procedimento relativo al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato per mancata trasmissione tempestiva del contratto firmato digitalmente, l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, salvo adeguata giustificazione dell'omissione.
- La comunicazione dei motivi ostativi è necessaria quando il quadro normativo impone all'amministrazione di verificare eventuali cause di forza maggiore o la non imputabilità del ritardo all'interessato, poiché tali circostanze devono essere accertate attraverso il contraddittorio procedimentale.
- L'omessa comunicazione dei motivi ostativi rende illegittimo il provvedimento di archiviazione adottato senza consentire all'interessato di rappresentare elementi rilevanti ai fini della valutazione della propria posizione.
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