Cassazione Penale, Sentenza n. 26699/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un alterco tra vicini nel quale una donna era stata tratta a giudizio per avere, secondo l’accusa, falsamente denunciato e poi ribadito in testimonianza che un vicino le aveva puntato una pistola contro. In primo grado era stata condannata per calunnia e falsa testimonianza; la Corte d’appello ha invece assolto perché il fatto non sussiste, ritenendo non raggiunta la prova certa della falsità della sua versione. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo plurimi vizi di motivazione: avrebbe sostenuto che la Corte territoriale aveva trascurato le dichiarazioni rese dall’imputata alla polizia giudiziaria e i filmati/fotografie prodotti, che a suo dire confermavano la ricostruzione accusatoria salvo che per il puntamento dell’arma; ha contestato anche la valutazione sul colore dell’arma, l’omessa considerazione del fatto che il marito non aveva riferito della minaccia armata pur essendo ciò essenziale nella narrazione della moglie, e la ritenuta irrilevanza della differenza tra "esibire" e "puntare" la pistola. La Suprema Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto essenzialmente a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, osservando che la Corte d’appello aveva motivato in modo rafforzato e non manifestamente illogico l’assoluzione, valorizzando le lacune e discontinuità del materiale video, l’interesse contrapposto della persona offesa/accusatrice, l’assenza di insanabili contraddizioni nelle versioni dell’imputata e del marito, e la possibilità che, in un contesto di concitazione, vi fosse stata una diversa percezione del gesto relativo all’arma.
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile. È stata quindi confermata la sentenza di appello che aveva assolto l’imputata dalle imputazioni di calunnia e falsa testimonianza con la formula "perché il fatto non sussiste". La Corte ha escluso vizi di motivazione rilevanti in cassazione, rilevando che le doglianze miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e che la motivazione assolutoria della Corte territoriale era congrua, completa e non manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
Norma richiamata implicitamente come base della contestazione di calunnia, in relazione all’incolpazione falsamente rivolta al vicino.
art. 372 c.p.
Norma richiamata implicitamente come base della contestazione di falsa testimonianza, per le dichiarazioni rese nel processo successivo alla denuncia.
art. 606 c.p.p.
Richiamato in modo implicito nella valutazione dei vizi di motivazione deducibili in cassazione, che non possono tradursi in una rivalutazione del merito.
art. 533 c.p.p.
È richiamato nel passaggio sulla distinzione tra giudizio di colpevolezza, che richiede certezza logica, e giudizio assolutorio, che può fondarsi anche sul dubbio.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
- Quando la sentenza d’appello riformi una condanna e assuma esito assolutorio, l’onere di motivazione rafforzata è assolto se il giudice affronta i principali snodi argomentativi della decisione di primo grado e spiega in modo non manifestamente illogico perché il compendio probatorio non consenta una affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- Ai fini dell’assoluzione, la persistenza di dubbi ragionevoli sulla sequenza dei fatti e sulla attendibilità o genuinità della prova dichiarativa e documentale è sufficiente a escludere la certezza logica richiesta per la condanna.
- Differenze non decisive tra le versioni di più dichiaranti, se non incidono sui nuclei essenziali del fatto e possono spiegarsi con il contesto di concitazione o con differenti angoli visuali, non impongono di ritenere provata la falsità della denuncia o della testimonianza.
- L’esistenza di un interesse contrapposto della persona che accusa rispetto agli accusati è un elemento che il giudice di merito può valorizzare nel giudizio di attendibilità complessiva delle fonti di prova.
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