Sentenza n. 512/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Caltanissetta, unitamente agli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'informativa antimafia interdittiva, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 83, 84, 85, 86, 89-bis, 91 e 92 del d.lgs. 159/2011, dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 3 l.r. 10/1991 e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifesta. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il provvedimento si fondasse sul mero rapporto di parentela e convivenza tra il socio e amministratore unico e il padre, senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare una regia familiare o una effettiva influenza mafiosa sulla società; ha inoltre contestato la rilevanza dell'identità del settore di attività. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 92, comma 2-ter, e 94-bis del d.lgs. 159/2011, nonché sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione e illogicità manifesta, lamentando che la Prefettura non avesse valutato previamente la possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis. In udienza la società ha altresì richiamato una sopravvenuta sentenza penale di assoluzione del padre del socio e amministratore unico.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima la valutazione prefettizia del complessivo quadro indiziario. L'informativa antimafia non richiede la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa né un accertamento penale oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi fondata sulla regola del più probabile che non, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti valutati unitariamente. Nel caso concreto, gli elementi non si esaurivano nel mero rapporto di parentela: emergevano la riconducibilità sostanziale dell'impresa al padre del socio, la convivenza, l'identità della sede legale con quella di una società confiscata, la coincidenza del settore di attività con altre società confiscate intestate a familiari, nonché i provvedimenti di sequestro patrimoniale e di sorveglianza speciale adottati nei confronti del padre, cui era stata riconosciuta una consapevole vicinanza a un gruppo criminale. Il Collegio ha ritenuto irrilevanti sia l'assoluzione penale sopravvenuta, sia il carattere non recente dei fatti, potendo l'interdittiva fondarsi anche su elementi non penalmente rilevanti e su fatti risalenti, purché il quadro complessivo mantenga attualità e concretezza. Il secondo motivo è stato invece accolto. Prima di adottare l'interdittiva, quale misura più grave, il Prefetto deve svolgere una valutazione prognostica sull'eventuale occasionalità dei tentativi di infiltrazione e sulla possibilità di applicare le misure collaborative dell'art. 94-bis, in ossequio al principio di proporzionalità. Tale valutazione può ritenersi implicitamente esclusa quando dalla motivazione emerga con chiarezza la natura strutturale e permanente dell'inquinamento mafioso; tuttavia, nel caso concreto, l'informativa non conteneva alcun giudizio, neppure implicito, sull'incompatibilità del quadro indiziario con il requisito dell'occasionalità. Il provvedimento è stato quindi annullato per carenza di motivazione su tale punto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
L'informativa antimafia è una misura di prevenzione fondata su una fattispecie di pericolo: non occorre provare l'avvenuto condizionamento, ma è sufficiente un quadro indiziario idoneo a rendere il rischio più probabile che non.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
eventuale quote non riportata nel testo
Prima di adottare l'interdittiva, il Prefetto deve valutare in chiave prognostica se l'impresa possa essere sottoposta a misure di prevenzione collaborativa, quando i tentativi di infiltrazione abbiano carattere occasionale e l'impresa possa intraprendere un percorso di bonifica; la valutazione deve risultare dal provvedimento, salvo che l'esclusione emerga chiaramente dalla natura strutturale e permanente dell'inquinamento.
art. 92, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011
eventuale quote non riportata nel testo
La disposizione è richiamata in relazione all'obbligo di considerare, prima dell'interdittiva, la possibilità di ricorrere alle misure collaborative e alla necessità di motivare la scelta della misura più grave.
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote non riportata nel testo
L'obbligo di motivazione impone che il provvedimento renda percepibile anche la ragione per cui non risultino applicabili le misure collaborative meno afflittive, quando tale questione sia rilevante alla luce del quadro indiziario.
Massime di principio
- L'informativa antimafia può essere adottata senza la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa o del condizionamento già realizzato, essendo sufficiente una prognosi prefettizia, fondata sulla regola del più probabile che non, circa il rischio concreto di ingerenza mafiosa nelle scelte e negli indirizzi dell'impresa.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva devono essere valutati unitariamente e possono comprendere rapporti familiari, convivenza, cointeressenze economiche, identità di sedi e coincidenza di attività con imprese controindicate, nonché fatti non penalmente rilevanti o risalenti nel tempo, purché il quadro complessivo sia oggettivamente riscontrabile e idoneo a sostenere un giudizio attuale e concreto di permeabilità mafiosa.
- Il rapporto di parentela, considerato isolatamente, non è sufficiente a fondare un'interdittiva; può assumere rilievo quando, per intensità e caratteristiche concrete, si inserisca in un insieme convergente di elementi dai quali risulti probabile l'influenza, anche indiretta, del congiunto vicino alla criminalità organizzata sulla gestione dell'impresa.
- In applicazione del principio di proporzionalità, prima di adottare l'interdittiva antimafia il Prefetto deve compiere una valutazione prognostica sull'eventuale occasionalità dei tentativi infiltrativi e sulla possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011.
- La mancata indicazione di specifici fatti ostativi non determina necessariamente l'illegittimità dell'interdittiva se dalla motivazione emerge chiaramente la natura strutturale e permanente dell'inquinamento mafioso; quando tale natura non risulti, tuttavia, il provvedimento deve esplicitare, anche sinteticamente, le ragioni per cui le misure collaborative non siano applicabili.
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