Sentenza n. 439/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, n. 493 del 6 aprile 2021, resa nel giudizio 337/2021, passata in giudicato; e per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità: - della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Fasano n. 465 del 29 dicembre 2023, con la quale è stato modificato il termine di validità delle concessioni demaniali dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta Comunale di Fasano che ha ricondotto al 31 dicembre 2024 la scadenza della concessione demaniale marittima, in luogo del 31 dicembre 2033
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 493 del 6 aprile 2021, sostenendo che essa avesse accertato in via definitiva il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto concessorio sino al 31 dicembre 2033 ai sensi dell'art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145/2018. Ha quindi dedotto la nullità o l'illegittimità della delibera comunale sopravvenuta per violazione o elusione del giudicato, dell'art. 112 c.p.a., degli artt. 34 e 97 Cost., dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 2909 c.c., nonché per travisamento, illogicità e violazione degli artt. 6 e 13 CEDU. In via autonoma ha contestato la modifica della durata del rapporto senza l'attivazione dell'autotutela prevista dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, lamentando difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, errore nei presupposti, violazione del legittimo affidamento e dell'art. 12 della direttiva Bolkestein. In via subordinata ha sostenuto che avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina sopravvenuta più favorevole, derivante dall'art. 3 della legge n. 118/2022 come modificato dal d.l. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023, con possibile proroga sino al 31 dicembre 2025. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e delle garanzie partecipative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato la sentenza oggetto di ottemperanza nel senso che essa non aveva attribuito, in via costitutiva, una posizione definitiva alla proroga sino al 31 dicembre 2033, ma aveva soltanto riconosciuto gli effetti della legge-provvedimento allora vigente, cioè dell'art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145/2018. Poiché la disciplina legislativa delle concessioni demaniali marittime è stata successivamente modificata, il giudicato relativo a un rapporto di durata non impedisce l'applicazione di sopravvenienze normative o fattuali che incidano sul futuro svolgimento del rapporto e sulla sua scadenza. La delibera comunale è stata quindi qualificata come atto meramente ricognitivo delle sopravvenienze legislative, privo di natura provvedimentale e non elusivo del giudicato; per la stessa ragione non era necessario attivare un procedimento di annullamento d'ufficio né rispettare le garanzie partecipative proprie dell'adozione di un provvedimento modificativo. Il TAR ha inoltre ritenuto superata la censura relativa alla possibile proroga sino al 31 dicembre 2025, poiché il Comune aveva successivamente disposto la proroga delle concessioni in essere sino al 30 settembre 2027 con deliberazione consiliare n. 311/2025. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice ha interpretato la portata del giudicato formatosi sulla precedente sentenza.
art. 112 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione o elusione del giudicato; la censura è stata respinta perché la delibera comunale non ha contrastato il contenuto precettivo della sentenza.
art. 1, commi 682 e seguenti, legge n. 145/2018
La precedente sentenza aveva riconosciuto gli effetti della disciplina di proroga vigente al momento della decisione, senza attribuire costitutivamente una proroga intangibile sino al 31 dicembre 2033.
art. 3 legge n. 118/2022
La disciplina sopravvenuta sulla durata delle concessioni è stata ritenuta applicabile anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge, comprese quelle prorogate o rinnovate ai sensi della legge n. 145/2018.
decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024
Ha ulteriormente modificato la disciplina della durata delle concessioni e ha precisato l'applicabilità delle nuove disposizioni anche alle concessioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della legge n. 145/2018.
artt. 3, 7 e 21-nonies legge n. 241/1990
Le garanzie della motivazione, della partecipazione e dell'annullamento d'ufficio non si applicano, secondo la sentenza, a un atto comunale privo di natura provvedimentale e meramente ricognitivo di sopravvenienze normative.
art. 3 legge n. 241/1990
La censura relativa alla motivazione è stata respinta in quanto la delibera si limitava a ricognire la disciplina normativa sopravvenuta.
art. 7 legge n. 241/1990
La violazione della comunicazione di avvio è stata esclusa perché l'atto impugnato non costituiva esercizio di un potere provvedimentale modificativo, ma mera ricognizione normativa.
art. 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkestein)
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma la sentenza non fonda su di essa una specifica statuizione autonoma.
art. 2909 c.c.
Il richiamo all'autorità del giudicato è stato ritenuto non decisivo, poiché il giudicato formatosi su un rapporto di durata resta esposto alle sopravvenienze di fatto o di diritto che ne modifichino il contenuto o la disciplina.
Massime di principio
- In un rapporto amministrativo di durata, il giudicato relativo alla disciplina futura del rapporto non preclude l'applicazione di sopravvenienze normative o fattuali che modifichino il contenuto del rapporto o ne regolino diversamente la scadenza.
- Quando una legge-provvedimento conforma direttamente un rapporto concessorio senza necessità di un successivo esercizio discrezionale del potere amministrativo, l'atto dell'ente locale che ne prende atto ha natura meramente ricognitiva e non costituisce, di per sé, un provvedimento modificativo soggetto ad annullamento d'ufficio o a rinnovate garanzie partecipative.
- La sentenza che riconosce gli effetti di una disciplina legislativa di proroga vigente al momento della decisione non attribuisce necessariamente, in senso costitutivo e intangibile, un diritto alla conservazione della proroga per l'intero periodo originariamente previsto, se la disciplina legislativa viene successivamente modificata.
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica di elusione o violazione del giudicato deve tener conto della portata effettiva del comando giudiziale e delle sopravvenienze normative intervenute nei rapporti di durata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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