Sentenza n. 976/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del giudice del lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, deducendo la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, protrattasi anche dopo la notificazione del titolo in forma esecutiva. Ha provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non si è costituita e dalla documentazione prodotta non risultava l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati sia il giudicato sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, nonché l’inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a delegare e subdelegare e stabilendo che si attivi, su istanza della ricorrente, nell’ulteriore termine di 60 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione
La proposizione dell’azione esecutiva nei confronti di un’amministrazione pubblica presuppone, nel caso esaminato, la prova del passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della disposizione di oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve provare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, quando applicabile.
- L’inottemperanza dell’amministrazione sussiste quando, a fronte di un giudicato esecutivo e del decorso del termine dilatorio, non risulti documentalmente adempiuta l’obbligazione derivante dal titolo giudiziale.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l’intervento all’istanza della parte vittoriosa.
- La nomina del commissario ad acta può riguardare un dirigente dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega e subdelega, purché siano determinati il presupposto dell’intervento sostitutivo e il relativo termine.
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