Sentenza n. 852/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia presso la Corte d’Appello di Palermo, n. 907 del 18 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia presso la Corte d’Appello di Palermo. La sentenza imponeva al Comune sia la realizzazione di opere di messa in sicurezza dell’area sia il pagamento delle somme riconosciute, oltre agli interessi maturati dalla pubblicazione della decisione fino all’effettivo soddisfacimento. Il Comune, non costituito in giudizio, non ha documentato l’avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché proposto nei termini, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e perché la sentenza ottemperanda è passata in giudicato. Anche la parte relativa agli obblighi di facere è stata ritenuta sufficientemente precisa e dettagliata: la consulenza tecnica posta a fondamento della sentenza indicava le misure necessarie per la messa in sicurezza, consentendo l’esecuzione senza nuove attività cognitive.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Comune di dare esatta, tempestiva e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il giudice ha rilevato che l’inerzia dell’amministrazione integra la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato e che l’ente non ha provato l’integrale adempimento. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, con facoltà di delega, da insediarsi per i successivi 90 giorni e con oneri a carico del Comune. Nel mandato commissariale è stato espressamente incluso anche il pagamento degli interessi legali sulle somme dovute in forza della sentenza ottemperanda. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base della richiesta di pagamento degli ulteriori interessi maturati sulle somme dovute in forza della sentenza ottemperanda.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo rispetto al termine previsto per l’azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il giudice ha ritenuto rispettati anche i termini processuali applicabili al rito camerale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
È indicato quale riferimento per la richiesta del compenso spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga obblighi specifici all’amministrazione.
- L’amministrazione deve dimostrare l’integrale adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato; in mancanza di tale prova, l’inerzia o l’adempimento solo parziale configurano violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione giudiziale.
- Gli obblighi di facere possono essere fatti valere in ottemperanza quando il titolo esecutivo, eventualmente integrato dagli elementi tecnici espressamente richiamati nella sentenza, individui in modo sufficientemente preciso e univoco le attività da compiere, senza necessità di nuove valutazioni cognitive.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta incaricato di compiere gli adempimenti sostitutivi, ponendo i relativi oneri a carico dell’ente inadempiente.
- Nel mandato conferito al commissario ad acta può essere ricompreso anche il pagamento degli interessi legali maturati sulle somme dovute in forza del titolo giudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →