Cassazione Penale, Sentenza n. 38801/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca ha impugnato il decreto del 04/03/2025 che, in sede di rinvio, ha rigettato la sua opposizione al provvedimento del Giudice delegato (21/10/2022) che aveva negato alla banca la soddisfazione sul credito garantito da ipoteca sull'immobile in Napoli, Vico San Petrillo n.28. L'immobile era stato sottoposto a confisca di prevenzione perché ritenuto fittiziamente intestato ad Antonietta Tesoro ma di fatto riconducibile al coniuge Raffaele Amoroso, destinatario del decreto di confisca di prevenzione. La banca denunciava violazioni di legge e vizi di motivazione con riguardo alla mancata dimostrazione della "strumentalità" del credito rispetto all'attività illecita del coniuge (art. 52, d.lgs. 159/2011 e altre norme), alla presunta opponibilità del giudicato di prevenzione nei confronti della banca non parte, alla perimetrazione temporale della pericolosità, alla natura "manifesta" vs "occulta" della pericolosità dell'Amoroso, e alla erronea valutazione della buona fede e delle prassi bancarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, conformemente alla richiesta del Procuratore generale, disponendo il rinvio. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale di Napoli per grave insufficienza: la "strumentalità" del credito era stata desunta solo da coincidenza temporale e da un generico "fatto notorio" senza alcuna ricostruzione analitica delle condotte e delle cointeressenze del proposto, né della operazione negoziale da cui il credito era sorto; mancava l'indicazione degli indicatori fattuali che giustificherebbero la finalizzazione illecita del credito. Analoghe lacune erano riscontrate nella valutazione delle "buone prassi bancarie", dell'inaffidabilità della mutuataria e della conoscenza da parte dell'istituto della pericolosità dell'Amoroso al momento della stipula. La Corte ha richiamato principi di diritto e i parametri sovranazionali (Corte EDU) sulla necessità di base legale, proporzionalità e nesso temporale e materiale tra reati e beni, confermando gli oneri probatori a carico dell'autorità quando sono sacrificati diritti patrimoniali di terzi. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 52, comma 1, lett. b)
Richiesto che la strumentalità del bene o del credito rispetto all'attività illecita sia dimostrata analiticamente; non è sufficiente la mera coincidenza temporale; tutela rafforzata dei terzi e oneri probatori stringenti per le misure di prevenzione
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Richiama finalità preventive e definizione della pericolosità sociale; quadro normativo che legittima misure preventive purché rispettino proporzionalità e garanzie
Codice civile
Norma citata nel ricorso ma il provvedimento non offre una interpretazione analitica della sua applicazione al caso
Codice di procedura penale
Citato dal ricorrente; nel testo non viene fornita un'interpretazione specifica rispetto al caso concreto
Codice di procedura penale
Richiama profili procedurali relativi a misure e interrogazioni processuali; il provvedimento censurato non ha approfondito l'incidenza procedurale su valutazioni di merito del credito
Codice di procedura penale
Norma processuale citata; dal testo emerge uso di principi processuali e garanzie procedurali nella valutazione delle misure di prevenzione
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU)
Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, ric. nn. 36551/22, 36926/22, 37907/22
Richiamati principi sovranazionali: necessità di base legale chiara e prevedibile, legittimo interesse pubblico, proporzionalità dell'interferenza, valutazione del nesso tra beni e reati, correlazione temporale e limiti temporali per la confisca; conferma dell'onere probatorio delle autorità quando si incidono diritti patrimoniali di terzi
Massime di principio
- La "strumentalità" di un bene o di un credito rispetto a reati presuppone dimostrazione analitica: ricostruzione dell'operazione negoziale, indicazione delle condotte e delle cointeressenze e degli specifici indicatori fattuali; non è sufficiente la sola coincidenza temporale.
- Il riferimento a un "fatto notorio" non può supplire all'assenza di prove o a una motivazione generica: il giudice deve fornire supporto logico e fattuale quando basa la decisione su presunzioni di uso illecito.
- La buona fede del terzo va valutata alla luce di quanto era conoscibile e verificabile al momento della stipula: la presenza di una garanzia reale forte (es. ipoteca) pesa nell'accertamento della legittimità della posizione del creditore.
- Le misure di prevenzione che incidono su diritti patrimoniali richiedono una solida motivazione e il rispetto del principio di proporzionalità; il bilanciamento deve considerare gravità dei reati, discrepanze economiche, nesso materiale e correlazione temporale tra reati e beni.
- Il giudicato di prevenzione non opera automaticamente nei confronti di terzi che non erano parte del procedimento: occorre verificare l'effettiva opponibilità e la conoscenza delle vicende al terzo.
- In caso di carenze motivazionali rilevanti nella decisione del giudice di merito, è probabile l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame conforme ai principi di prova e motivazione.
- Le prassi bancarie e le valutazioni sulla solvibilità devono essere esaminate criticamente: difformità nei valori e assenza di garanzie accessorie non giustificano di per sé la deduzione di strumentalità senza elementi probatori concreti.
- Le autorità che richiedono la confisca preventiva devono dimostrare il nesso con i reati e rispettare limiti temporali e oneri probatori per non ledere ingiustificatamente i diritti dei terzi.
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