Sentenza n. 2370/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell''economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici pergli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell''Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. N. 5496; - oltre che di tutti i succitati atti – impugnati anche con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto nell''odierna sede giudiziale a seguito di opposizione della controinteressata, del decreto n. 10686 del 15 giugno 2023 del Direttore di Dipartimento dell''ufficio governo sanitario della Provincia autonoma di Bolzano, ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” (doc. 8), pubblicato sul portale istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano il 15 giugno 2023; - della delibera del direttore generale e sanitario della Provincia autonoma di Bolzano n. 832 del 12 giugno 2023, recante“Riapprovazione della “Validazione e certificazione del fatturato per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022””, e dei relativi allegati (doc. 9); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - delle determinazioni regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti. I provvedimenti gravati assegnano, alla società ricorrente, 30 giorni dalla pubblicazione per il pagamento, anche se, con il d.l. n. 4 del 2023, come convertito, il termine di pagamento è stato differito al 30 aprile 2023; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, atti di coordinamento Stato-Regioni e provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e alla conseguente determinazione degli importi di ripiano dovuti dalle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà conto dell'impugnazione dei decreti ministeriali, dell'intesa e dell'accordo Stato-Regioni, nonché degli elenchi regionali recanti gli importi dovuti. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, subordinando la cessazione della materia del contendere all'accertamento del pagamento da parte delle Regioni e delle Province autonome e alla relativa comunicazione al TAR.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere e, per il resto, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alla Regione Toscana, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è stata ritenuta possibile perché risultava intervenuta la dichiarazione regionale prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, come convertito, in applicazione del nuovo meccanismo di pagamento ridotto. Per le altre Regioni e per la Provincia autonoma, non essendo stati depositati provvedimenti pubblicati sui rispettivi bollettini o siti istituzionali attestanti l'avvenuto pagamento, non ricorrevano i presupposti formali per la cessazione ex lege della materia del contendere. Tuttavia, la richiesta generale della ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, valutata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., è stata considerata comportamento univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; perciò i ricorsi relativi alle restanti amministrazioni sono stati dichiarati improcedibili. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La cessazione della materia del contendere rispetto ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano si verifica ex lege solo dopo il versamento della quota ridotta e l'accertamento di tale pagamento mediante provvedimenti regionali o provinciali pubblicati e comunicati al TAR.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio nei casi di improcedibilità, tra cui la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi [...] la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata in ragione dell'improcedibilità manifesta derivante dallo ius superveniens e dalla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
La richiesta generale della ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere è stata valorizzata quale comportamento univoco dimostrativo della sopravvenuta carenza di interesse per le amministrazioni che non avevano comunicato l'accertamento formale del pagamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta subordina la cessazione ex lege della materia del contendere alla pubblicazione e comunicazione al giudice di uno specifico provvedimento amministrativo attestante l'avvenuto adempimento, il giudice può dichiarare la cessazione solo dopo la verifica di tutti tali presupposti procedimentali.
- La mancata produzione del provvedimento amministrativo formalmente richiesto dalla legge impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere fondata direttamente sulla disposizione sopravvenuta, ma non esclude che il comportamento processuale della parte possa dimostrare, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima può essere pronunciata sulla base del comportamento univoco delle parti anche quando non risultino integrati tutti i presupposti formali previsti dalla legge per la seconda.
- In presenza di una sopravvenienza normativa che definisce le obbligazioni oggetto del giudizio e determina il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice può definire il ricorso con sentenza in forma semplificata quando l'improcedibilità risulti manifesta.
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