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Ordinanza

Ordinanza n. 1074/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Napoli n.235 del 20.10.2025, comunicato con nota del 12.01.2026 a seguito di accesso agli atti il 23.12.2025, di respingimento dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro, nonché d’ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.

Giustizia amministrativa202602230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Napoli che ha respinto la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego è stato presumibilmente collegato al fatto che il datore di lavoro, dopo avere sottoscritto il contratto di soggiorno, aveva proceduto all'assunzione del lavoratore in ritardo. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del diniego in quanto il ritardo datoriale non sarebbe imputabile al lavoratore, qualificato dal giudice come in buona fede.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto impugnato. In questa fase sommaria ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari, rilevando che non può essere addebitato al lavoratore in buona fede il comportamento del datore di lavoro che, dopo avere sottoscritto il contratto di soggiorno, lo abbia assunto tardivamente. La causa è stata rinviata alla trattazione del merito all'udienza pubblica del 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un diniego di permesso di soggiorno per lavoro, il ritardo nell'assunzione imputabile al datore di lavoro non può essere posto a carico del lavoratore straniero che abbia agito in buona fede, quando il contratto di soggiorno sia stato sottoscritto.
  • La sospensione cautelare del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro può essere disposta, in presenza dei presupposti cautelari, quando l'amministrazione abbia valorizzato a sfavore del richiedente un inadempimento o ritardo non a lui imputabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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