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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21940/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip per reati connessi allo spaccio (art. 74 DPR 309/90). Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e dell'art. 74 DPR 309/90 e vizio di motivazione, sostenendo che la collaboratrice Calarco Maria fosse solo corriere in rapporto con Allia Antonino e non consapevole di un'associazione con il ricorrente; 2) vizio di motivazione e erronea configurazione dell'art. 74, comma 6 DPR 309/90 per il carattere di modesti quantitativi e la sovravalutazione dei canali di fornitura; 3) violazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. con contestazione della proporzionalità della misura cautelare (fatti in parte anteriori fino a tre anni prima) e della esclusione degli arresti domiciliari come misura idonea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte rimessi a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e ha confermato la congrua motivazione del tribunale del riesame, valorizzando numerosi elementi: intercettazioni che evidenziano sinergia tra Allia e Dell'Acqua, gestione centrale dell'attività presso l'abitazione del ricorrente, conteggi incassi e rapporti con più fornitori, la funzione della Calarco come corriere/custode in stretta collaborazione con i due uomini. La Corte ha inoltre ritenuto applicabile la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p. comma 3 per reati in materia di stupefacenti e ha confermato l'inidoneità degli arresti domiciliari (anche perché reati commessi presso il domicilio). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 74

    Norma centrale per la configurazione del reato di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte condivide la valutazione del tribunale che la condotta complessiva e l'organizzazione descritta rientrano nella fattispecie, anche nella sua forma aggravata (comma 6) quando emergono più fornitori, movimenti ripetuti e rilevante volume di affari

  • DPR 309/1990 art. 73 comma 5

    Richiamato in relazione ai reati fine connessi allo spaccio; la Corte accetta la connessione tra le condotte contestate e la fattispecie di cui all'art. 74

  • Codice di procedura penale art. 273

    Richiamato rispetto ai limiti del sindacato di legittimità: la Corte sottolinea che il ricorso non può limitarsi a una rivalutazione meramente critica degli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito

  • Codice di procedura penale art. 274

    Richiamato nel quadro delle impugnazioni: la Corte evidenzia che i motivi proposti dal ricorrente attengono a valutazioni di merito e dunque sono inammissibili in Cassazione se non sollevano profili di diritto

  • Codice di procedura penale art. 275 comma 3

    Applicata la presunzione di pericolosità per reati in materia di stupefacenti, che rende rilevante la caratura criminale e la pervicacia anche se i fatti più significativi risalgono nel tempo; la Corte ritiene che ciò giustifichi la misura cautelare

  • Codice di procedura penale art. 616

    Norma invocata per l'assoggettamento del ricorrente alle spese del procedimento, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • Disposizioni di attuazione c.p.p. art. 94 comma 1-ter

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ordina l'inoltro per gli adempimenti previsti

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata come riferimento interpretativo-procedurale in ordine al versamento alla Cassa delle Ammende e alla determinazione equitativa della somma da imporre al ricorrente

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro ordinanze cautelari il sindacato è limitato: non è consentita una rivalutazione ampia del merito; vanno evidenziati profili di diritto o vizî motivazionali specifici e non meri dissensi valutativi
  • La presenza di intercettazioni, conteggi di incassi, rapporti continuativi con più fornitori e la condivisione delle lavorazioni indicano una struttura organizzativa che può giustificare la misura cautelare ex art. 74 DPR 309/1990 anche nella sua forma aggravata
  • Il ruolo di "corriere" o di custode della droga (es. un familiare) può integrare la partecipazione all'associazione se agisce in stretta sinergia con gli altri membri, cura la gestione delle scorte, riceve pagamenti o coordina attività criminali
  • La distanza temporale degli eventi non esclude automaticamente l'attualità del rischio cautelare quando emerga pervicacia criminale, continuità di comportamenti illeciti o assenza di elementi di dissociazione
  • Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inidonei se risultano elementi che dimostrano la commissione di reati anche presso il domicilio o la concreta possibilità di continuare l'attività delittuosa dal luogo di detenzione
  • Le doglianze generiche sulla modestia delle quantità o sulla valutazione dei canali di fornitura sono spesso inammissibili in Cassazione se non corredate da puntuali profili di illegittimità della motivazione di merito

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