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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35664/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Buzzi ha impugnato l'ordine di esecuzione per carcerazione adottato il 29/09/2022 sostenendo che il pubblico ministero ha violato l'art. 656 c.p.p. omettendo di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, con la conseguente impossibilità di valutare preventivamente la concessione della liberazione anticipata. Tale omissione, secondo il ricorrente, ha impedito che la liberazione anticipata riducesse la pena residua entro limiti tali da permettere l'accesso alla misura alternativa indicata (affidamento terapeutico-riabilitativo ex art. 94 DPR 309/1990). La Corte d'appello aveva rigettato la richiesta ritenendo che la competenza per le misure alternative spettasse alla magistratura di sorveglianza e che, comunque, anche con eventuale liberazione anticipata la pena sarebbe rimasta superiore alle soglie previste dall'art. 656, comma 5.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello abbia errato nel non considerare l'illegittimità dell'ordine di esecuzione per la mancata trasmissione al magistrato di sorveglianza e nel non vagliare la correttezza del computo della pena residua contestato dal ricorrente. La Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 656 c.p.p. e della sua interpretazione giurisprudenziale, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza quando la concessione di liberazione anticipata possa incidere sul quantum da eseguire; la mancata trasmissione danneggia il condannato e legittima il giudice dell'esecuzione a dichiarare temporaneamente inefficace l'ordine di esecuzione. La Corte ha inoltre rilevato che, in atti, il magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha poi concesso la liberazione anticipata nella misura richiesta. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero, quando ricorrono i presupposti, deve adottare il decreto di sospensione e, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza (comma 4-bis) se la liberazione anticipata potrebbe ridurre la pena al di sotto delle soglie previste (comma 5). La mancata trasmissione pregiudica il diritto del condannato e legittima il controllo del giudice dell'esecuzione sulla temporanea inefficacia dell'ordine.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    La giurisprudenza applica analogicamente l'art. 670 per consentire al condannato di chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione quando non è stato adottato il decreto di sospensione previsto dall'art. 656.

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sull'istanza di liberazione anticipata; il pubblico ministero deve trasmettere gli atti affinché il magistrato si pronunci mentre il soggetto è in libertà.

  • art. 94 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede l'affidamento in prova in casi particolari (affidamento terapeutico-riabilitativo); il magistrato di sorveglianza può anche disporre misure provvisorie, ma ciò non esclude l'interesse del condannato alla sospensione dell'ordine di esecuzione in attesa della decisione.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza prima di emettere l'ordine di esecuzione se la liberazione anticipata potrebbe incidere sul quantum della pena da eseguire; l'omissione può rendere inefficace l'ordine e dannosa la detenzione.
  • Il giudice dell'esecuzione ha competenza a esaminare la legittimità dell'ordine di esecuzione e a pronunciare, anche per analogia, la temporanea inefficacia (sospensione) dell'ordine quando manca il decreto di sospensione previsto dall'art. 656 c.p.p.
  • La correttezza del computo della pena residua è suscettibile di controllo incidentale nel giudizio di esecuzione: il condannato deve contestare espressamente il calcolo per ottenere il riesame.
  • La concessione tardiva della liberazione anticipata per omissione procedurale può costituire titolo per una domanda di riparazione per ingiusta detenzione; pertanto il tempestivo coinvolgimento del magistrato di sorveglianza è rilevante anche ai fini risarcitori.
  • Anche se il magistrato di sorveglianza può adottare provvedimenti provvisori di misura alternativa, rimane comunque interesse pratico e giuridico alla sospensione dell'esecuzione fino alla decisione, per evitare l'ingresso in carcere del soggetto.

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