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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5255/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto del riesame che aveva convalidato il sequestro probatorio della targa alterata mediante nastro adesivo. Due sono i motivi: (1) vizio di diritto e di motivazione per avere il Tribunale qualificato la condotta come reato di falsità materiale (richiamando il reato penale) anziché come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 100, comma 12, Cod. Strada; il ricorrente sosteneva inoltre l'"innocuità" del falso (targa visibilmente alterata, difficilmente idonea a trarre in inganno) e deduceva di non essersi accorto dell'adesivo; (2) vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla finalità probatoria del sequestro, atteso che la targa era stata manipolata (l'adesivo asportato e riapplicato) prima del vincolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo di qualificazione: ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui la modifica dei dati identificativi della targa mediante nastro adesivo integra falsità materiale (artt. 477 e 482 c.p.) quando l'autore della contraffazione è il possessore del veicolo, escludendo l'applicazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 100, comma 12, Cod. Strada (tale ultimo disposto sanziona chi circola con targa non propria o contraffatta quando non è l'autore della contraffazione). La Corte ha inoltre respinto l'argomento dell'"innocuità" rilevando le dichiarazioni del ricorrente volte a rendere la targa non identificabile ai rilevatori automatici. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per manifesta infondatezza, osservando che la targa costituisce "corpo del reato" e che il sequestro è funzionale alla prova del reato contestato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 489 c.p.

    Il ricorrente ha richiamato la norma ma il motivo non è stato ritenuto decisivo; la Corte non ha accolto la censura basata su tale richiamo.

  • art. 100 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)

    "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186"

    La Corte ha illustrato che il comma 12 sanziona chi circola con targa non propria o contraffatta quando il soggetto non è l'autore della contraffazione; nel caso di applicazione di nastro adesivo da parte del proprietario/conduttore la condotta è ricondotta alla falsità materiale e non all'illecito amministrativo.

  • artt. 477 e 482 c.p.

    La Corte ha qualificato la condotta come falsità materiale commessa dal privato in documenti o autorizzazioni amministrative: la modifica dei dati identificativi della targa mediante nastro adesivo integra tali fattispecie.

  • art. 102, comma 7, Cod. Strada

    Il ricorrente ha richiamato la norma che sanziona la circolazione con targa non chiaramente o integralmente leggibile; la Corte non ha ritenuto tale qualificazione alternativa prevalente rispetto alla falsità materiale nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'apposizione di materiali (es. nastro adesivo) per alterare o rendere non identificabile la targa è usualmente qualificata dalla giurisprudenza come falsità materiale quando l'alterazione è opera dell'intestatario/conduttore del veicolo.
  • L'illecito amministrativo dell'art. 100, comma 12, Cod. Strada si applica quando il soggetto circola con targa non propria o contraffatta ma non è l'autore della contraffazione; se è autore della contraffazione la fattispecie penale prevale.
  • L'argomento dell'"innocuità" del falso viene valutato in relazione alla funzione identificativa dell'atto: modifiche atte a eludere rilevatori automatici o a rendere la targa non identificabile svuotano l'affermazione di innocuità.
  • La targa può costituire "corpo del reato" e il suo sequestro probatorio è legittimo se funzionale alla ricostruzione del reato; per contrastare il sequestro occorre dimostrare l'irrilevanza probatoria o l'errore nella valutazione del nesso tra oggetto e reato.
  • Comportamenti estemporanei (es. non accorgersi dell'adesivo, essersi fermati) raramente bastano a escludere la responsabilità penale se esistono elementi probatori che dimostrano l'intento di alterare l'identificabilità della targa.

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