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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30008/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda l’insinuazione al passivo fallimentare di un credito vantato dalla concedente di un leasing immobiliare, a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con la società poi fallita. La ricorrente chiedeva l’ammissione di un credito complessivo di euro 174.276,91, comprensivo di canoni a scadere attualizzati e dell’importo per l’opzione di riscatto, oltre interessi, sostenendo l’applicabilità della clausola contrattuale che quantificava il risarcimento e consentiva di trattenere i canoni riscossi, con detrazione del ricavato della vendita del bene. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione al diniego di ammissione, ritenendo generica la clausola contrattuale quanto a tempi, modalità e condizioni di vendita del bene, e confermando l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1218 ss. c.c. e 1382 ss. c.c., per omessa applicazione della clausola contrattuale di liquidazione del danno; 2) omesso esame della clausola di cui all’art. 19 del contratto e violazione dell’art. 1526 c.c., assumendo che anche ove applicabile tale norma consentisse la deroga alla restituzione delle rate riscosse e il riconoscimento del danno; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame della domanda subordinata di ammissione condizionata del credito all’esito della riallocazione del bene.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo fondate le censure sulla corretta applicazione della disciplina del leasing traslativo e dell’art. 1526 c.c. Ha affermato che, per i contratti anteriori alla l. n. 124/2017, resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica a quest’ultimo dell’art. 1526 c.c.; inoltre, nel caso di fallimento dell’utilizzatore dopo la risoluzione, il concedente che voglia far valere il credito risarcitorio deve insinuarsi al passivo indicando la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oppure, se non disponibile, una stima attendibile del valore di mercato attuale, al fine di consentire la verifica dell’eventuale manifesta eccessività della penale. La Corte ha ritenuto irrilevante la genericità della clausola contrattuale quanto a tempi e modalità di vendita, perché il parametro decisivo, ai fini dell’applicazione dell’art. 1526 c.c., è la stima del bene al momento della restituzione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Mantova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come base della responsabilità per inadempimento e del risarcimento del danno, ma la Corte decide la controversia principalmente sulla disciplina speciale del leasing traslativo e sull'art. 1526 c.c.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di clausola penale; la Corte valorizza la necessità di verificare l'eventuale manifesta eccessività della penale in rapporto al valore del bene.

  • art. 1526 c.c.

    Per i leasing traslativi anteriori alla l. n. 124/2017 si applica analogicamente; il concedente, per ottenere il risarcimento, deve tenere conto della restituzione del bene, della restituzione delle rate riscosse e della stima del valore di mercato del bene al momento della restituzione, così da evitare arricchimenti ingiustificati e consentire il controllo sull'eventuale eccessività della penale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia sulla domanda subordinata; il motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due.

  • art. 93 l. fall.

    La domanda di credito risarcitorio derivante da clausola penale deve essere proposta con apposita insinuazione al passivo, indicando il ricavato della riallocazione del bene o una stima attendibile del valore di mercato.

  • art. 72-quater l. fall.

    La Corte, richiamando Sezioni Unite, afferma che non è applicabile in via analogica al leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017.

  • art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017

    La disciplina del leasing finanziario introdotta dalla legge non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • Nel leasing finanziario risolto per inadempimento dell’utilizzatore, per i contratti anteriori alla l. n. 124/2017, continua a distinguersi tra leasing di godimento e leasing traslativo; solo a quest’ultimo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c.
  • Nel leasing traslativo, la disciplina degli effetti della risoluzione mira a evitare che il concedente ottenga, tramite restituzione del bene, acquisizione dei canoni già riscossi e ulteriori somme, un risultato economicamente eccedente rispetto a quello conseguibile con il regolare adempimento.
  • Quando il concedente, dopo la risoluzione e il sopravvenuto fallimento dell’utilizzatore, intenda insinuare al passivo un credito risarcitorio fondato su clausola penale, deve allegare il ricavato della nuova allocazione del bene oppure, se non disponibile, una stima attendibile del valore di mercato attuale del cespite.
  • Ai fini dell’applicazione dell’art. 1526 c.c., la verifica della corretta quantificazione del credito e dell’eventuale eccessività della penale si fonda sul valore del bene al momento della restituzione; la genericità della clausola sulle modalità di vendita non è di per sé decisiva se il giudice può comunque procedere alla stima del bene.
  • In presenza di una censura fondata e assorbente sull’erronea applicazione della disciplina sostanziale, il motivo relativo all’omessa pronuncia sulla domanda subordinata resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingInadempimentoClausola penale
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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