Cassazione Civile, Ordinanza n. 12834/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società editrice per il pagamento di contributi previdenziali relativi a tre giornalisti. L'ente previdenziale sosteneva, sulla base di un verbale ispettivo, che tali rapporti, pur formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative senza vincolo di subordinazione, avessero in concreto natura di collaborazioni fisse nell'ambito giornalistico, con conseguente obbligo contributivo. La società ha opposto il decreto e, soccombente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., errata interpretazione dell'art. 2 del CCNL Giornalisti e omessa/errata valutazione delle prove, sostenendo che le deposizioni testimoniali e le altre risultanze istruttorie dimostrassero la natura autonoma dei rapporti; 2) analoghe censure di violazione di legge e contrasto con la giurisprudenza, insistendo sul fatto che la Corte d'appello avrebbe dovuto valorizzare diversamente il materiale probatorio e negare la sussistenza della figura del collaboratore fisso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che si trattasse di una "doppia conforme" tra primo e secondo grado, con conseguente preclusione della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva indicato specificamente ragioni di fatto divergenti tra le due decisioni. Inoltre, le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle deposizioni testimoniali, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto alle censure ex art. 360, n. 3, c.p.c., la Corte ha rilevato difetto di specificità e autosufficienza: non era chiarito come gli artt. 2727 e 2729 c.c. fossero stati violati, non essendo neppure dedotto un uso della prova presuntiva; quanto all'art. 2 del CCNL Giornalisti, il ricorso non riportava il testo integrale della clausola né spiegava in modo puntuale l'errore interpretativo. La società è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 CCNL Giornalisti
La Corte di merito, richiamata dalla Cassazione, ha applicato la definizione contrattuale di "collaboratore fisso" valorizzando continuità della prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio; la Cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava specificamente con tale ratio interpretativa.
art. 2727 c.c.
Norma in tema di presunzioni semplici; la censura è stata ritenuta inconferente e non specifica perché il ricorrente non ha indicato un effettivo uso o abuso del ragionamento presuntivo da parte dei giudici di merito.
art. 2729 c.c.
Norma in tema di presunzioni semplici; la Corte ha escluso la dedotta violazione poiché il ricorso non chiariva in quale modo la decisione di merito avesse applicato erroneamente il ragionamento presuntivo.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360 c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta in modo specifico e pertinente; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio o formule generiche di errore interpretativo.
art. 360 c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico e confrontarsi con l'articolato percorso argomentativo della sentenza impugnata; il mancato confronto determina inammissibilità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
La ricorrente, risultata soccombente, è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il ricorrente non può dedurre utilmente l'omesso esame di fatti decisivi se non indica in modo puntuale le diverse ragioni fattuali poste a base delle due decisioni.
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesta la valutazione delle prove è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova lettura del compendio istruttorio, essendo preclusa alla Corte di cassazione la rivalutazione del merito.
- La censura di violazione o falsa applicazione di norme sulla prova presuntiva richiede l'indicazione concreta del modo in cui il giudice di merito avrebbe fatto uso delle presunzioni o ne avrebbe omesso l'applicazione; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La deduzione di violazione di una clausola del contratto collettivo è inammissibile se il ricorrente non trascrive o comunque non indica con precisione il contenuto della disposizione asseritamente violata e non spiega l'errore interpretativo imputato alla sentenza.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il mancato confronto con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito integra difetto di specificità.
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