Cassazione Penale, Ordinanza n. 35146/2026 del 01/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 13 febbraio 2026 della Corte di appello dell’Aquila, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Pescara e rideterminato la pena in quattro mesi di reclusione ed euro 688 di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, escludendo la recidiva contestata. Con un motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.; ha contestato, in particolare, l’utilizzo di fatti successivi a quelli oggetto del processo e ha lamentato l’omessa considerazione di note conclusive difensive. La Cassazione ha rilevato che non risultava depositata alcuna nota conclusiva nel giudizio di appello, celebrato secondo la disciplina dell’art. 23-bis d.l. 137/2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha escluso l’omessa valutazione delle note difensive, non risultando che fossero state depositate. Quanto alla particolare tenuità, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, secondo cui il fatto non era qualificabile come bagatellare; il giudizio era corroborato dal rinvenimento, nel corso di successive indagini, di ulteriori quantitativi di stupefacente nell’abitazione e nell’autovettura dell’imputato, nonché di materiale per il confezionamento. Tali condotte successive possono essere valutate negativamente ai sensi dell’art. 131-bis c.p. quando aggravino l’offesa, non per il solo fatto che siano espressive di capacità a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendovi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Con sentenza del 13 febbraio 2026 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha rideterminato la pena irrogata a Pica Gezim, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, esclusa la contestata recidiva, in mesi quattro di reclusione ed Euro 688,00 di multa.
La disposizione individua il reato per il quale l’imputato è stato ritenuto colpevole; la decisione in Cassazione non rimette in discussione la responsabilità né la qualificazione del fatto.
art. 131-bis c.p.
In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto delle modifiche all'art. 131-bis cod. pen. introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini della applicabilità dell'esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell'offesa, non rilevando invece comportamenti successivi solo perché espressivi di capacità a delinquere (Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023., Rv. 285360).
La condotta successiva al reato può incidere negativamente sulla valutazione di particolare tenuità quando aggrava l’offesa; non è sufficiente che essa riveli soltanto capacità a delinquere.
art. 23-bis d.l. 137/2020
Va in primo luogo rilevato che non risulta che la difesa abbia depositato note scritte conclusive nel giudizio di appello celebrato ex art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020 (come del resto attestato dalla stessa Corte d'appello- pg. 2 sentenza).
Nel caso concreto, la doglianza relativa alla mancata considerazione delle note conclusive è stata respinta perché gli atti non attestavano che tali note fossero state depositate.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 131-bis c.p., la condotta susseguente al reato può essere valutata negativamente quando determini un aggravamento dell’offesa; non può invece fondare il diniego della causa di non punibilità per il solo fatto di essere indicativa di capacità a delinquere.
- La doglianza relativa all’omessa valutazione di note difensive non è fondata quando dagli atti e dalla decisione impugnata risulti che tali note non sono state depositate.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato è dichiarato inammissibile; ne conseguono le spese processuali e, quando non vi siano elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, una somma in favore della Cassa delle ammende.
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