Sentenza n. 7221/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza Italiana e accertare il diritto della ricorrente all’ottenimento della cittadinanza Italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per condanna penale per furto e omessa autocertificazione della condanna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto all'ottenimento della cittadinanza. Il diniego era motivato dalla presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per furto, ritenuta indice sintomatico di mancata integrazione nella comunità nazionale e di inosservanza delle regole di civile convivenza, nonché dall'omessa autocertificazione della condanna al momento della presentazione dell'istanza. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la valutazione ministeriale relativa alla non compiuta integrazione derivante dal reato commesso. Dal testo emerge inoltre che la condanna era stata oggetto di riabilitazione, intervenuta tuttavia dopo la domanda di cittadinanza e dopo il diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, mentre la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione complessiva dell'integrazione sociale, delle condizioni personali e dell'irreprensibilità della condotta. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della scelta amministrativa. Nel caso concreto, la condanna irrevocabile per furto e l'omessa dichiarazione della posizione giudiziaria sono state ritenute elementi sufficienti a fondare, senza illogicità o abnormità, il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. La riabilitazione è stata considerata irrilevante ai fini della legittimità del diniego, poiché successiva sia alla domanda sia al provvedimento impugnato. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la valutazione amministrativa dei fatti penalmente rilevanti possa essere autonoma rispetto a quella penale e possa considerare anche profili di prevenzione e di astratta pericolosità sociale. È stata esclusa la rilevanza decisiva della censura relativa alla falsa dichiarazione, poiché essa non costituiva l'unica ragione del diniego. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale è un presupposto per la presentazione della domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione è rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego è stato comunicato prima dell'adozione del provvedimento finale.
art. 624 c.p.
La condanna per furto è stata considerata dall'amministrazione elemento sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella procedura di concessione della cittadinanza per residenza decennale, il requisito temporale della residenza legale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda e non attribuisce al richiedente un diritto automatico all'ottenimento dello status civitatis.
- La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione complessiva dell'integrazione sociale e dell'affidabilità del richiedente, anche in relazione alle condizioni lavorative, economiche e familiari e all'irreprensibilità della condotta.
- Il diniego di cittadinanza fondato su una sentenza penale, soprattutto se irrevocabile, può essere sorretto da una motivazione meno ampia rispetto a quella necessaria quando l'amministrazione disponga soltanto di una denuncia o di una notizia di reato; resta comunque necessario che la motivazione sia logica, coerente e ragionevole e che i fatti siano adeguatamente istruiti.
- Ai fini della concessione della cittadinanza, la condanna penale e l'omessa dichiarazione della propria posizione giudiziaria possono essere valutate congiuntamente quali indici di inaffidabilità e di non compiuta adesione alle regole della comunità nazionale, senza che la riabilitazione successiva alla domanda e al diniego incida sulla legittimità originaria del provvedimento.
- La valutazione amministrativa della condotta del richiedente ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può considerare, oltre ai fatti penalmente rilevanti, anche profili di prevenzione e di astratta pericolosità sociale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e formale: riguarda il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell'amministrazione.
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