Sentenza n. 608/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza SENTENZA TRIBUNALE DI NOVARA N. 163/2025 - ATTRIBUZIONE CARTA DOCENTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza del Tribunale di Novara n. 163/2025 relativa all'attribuzione della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara n. 163/2025, avente ad oggetto l'attribuzione della Carta docente. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione dalla quale risultava di avere adempiuto a quanto statuito dal titolo giudiziale. L'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva eseguito integralmente quanto disposto dalla sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, durante il giudizio, l'amministrazione ha soddisfatto integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato o al titolo esecutivo soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non impedisce la regolazione delle spese del giudizio, che può tenere conto del fatto che la condotta amministrativa ha reso necessaria la proposizione del ricorso.
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