Sentenza del 12/11/2020 n. 25606 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'IVA 2004: l'Ufficio aveva disconosciuto un credito IVA indicato nella dichiarazione IVA di gruppo ritenendolo oggettivamente inesistente, in quanto il credito risultava di pertinenza della controllata (---) SAS per operazioni con una societa' portoghese che non aveva dichiarato le operazioni. La contribuente ha contestato l'accertamento e la condanna alle spese.
La decisione
Il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che aveva accertato l'inesistenza del credito IVA, confermando che l'atto impositivo conteneva elementi idonei e allegati relativi alle societa' controllate. Quanto alle censure processuali sulla liquidazione delle spese, la Corte ha applicato il principio dell'effetto espansivo interno dell'art. 336 c.p.c., affermando che, avendo il giudice del rinvio ribaltato l'esito dell'appello originariamente favorevole alla contribuente, era legittimo rinnovare e liquidare le spese di ciascun grado (appello, cassazione, rinvio) a carico della contribuente. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, articolo 336
Applicato il principio dell'effetto espansivo interno: la caducazione del capo principale della decisione investe anche i capi dipendenti (es. condanna alle spese), pertanto il giudice del rinvio poteva rinnovare e riliquidare le spese dei precedenti gradi dopo il completo ribaltamento dell'esito del giudizio.
Codice di procedura civile, articolo 91
Richiamato in relazione al principio della soccombenza quale criterio di imputazione delle spese; la corte ha ritenuto corretta la condanna della parte soccombente alle spese.
Codice di procedura civile, articolo 112
Censurato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio ha motivato adeguatamente la liquidazione delle spese in conformita' alle regole vigenti.
Codice di procedura civile, articolo 384
Rilevato nella critica sul punto delle spese; la Corte non ha riscontrato nullita' per difetto di motivazione.
Codice civile, articolo 2909
Richiamato dal ricorrente con riferimento al giudicato interno; la Corte ha escluso che la questione fosse passata in giudicato in modo da impedire la riliquidazione delle spese dopo il ribaltamento dell'esito.
Codice civile, articolo 2697
Riferito al tema dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio e che la valutazione di merito sulla prova e' insindacabile in sede di legittimita', salvo vizi estremi.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36
Richiamato nelle doglianze sulle spese; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio ha fornito sufficiente motivazione nel decidere sulla condanna alle spese.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 15
Citato in relazione alle censure processuali sulle spese; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondate le deduzioni che non avevano tempestiva e specifica contestazione.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 63
Invocato dal ricorrente con riguardo alla natura autonoma del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto che il giudizio di rinvio non impedisce la riliquidazione delle spese conformemente all'esito finale.
Codice di procedura civile, articolo 132
Richiamato nella critica sulla motivazione delle spese; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata.
Codice di procedura civile, articolo 394
Richiamato nel contesto delle censure processuali sul giudizio di rinvio; la Corte ha escluso la nullita' invocata.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3
Censurata nella parte che lamentava difetto di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto che l'atto conteneva elementi sufficienti e non arrecava pregiudizio al contraddittorio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7
Richiamata nella dedotta violazione del diritto di difesa; la Corte ha escluso carenza di motivazione o violazione del contraddittorio.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 56
Citato in relazione al tema del credito IVA e della sua corretta qualificazione; la Corte ha ritenuto che l'amministrazione e il giudice di merito hanno adeguatamente valutato la documentazione relativa al credito contestato.
Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato dal ricorrente contro la quantificazione delle spese; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e inammissibile per mancata specificazione delle voci contestate.
Costituzione, articoli 24 e 101
Mobilitati nelle censure sull'onere della prova e sul giusto processo; la Corte ha confermato che le garanzie costituzionali non risultano violate dalla valutazione di merito compiuta.
Codice di procedura civile, articoli 115 e 116
Richiamati in quanto fondamento del libero convincimento del giudice di merito; la Corte ha ribadito che tali valutazioni sono insindacabili in sede di legittimita' salvo vizi formali o uso di prove non dedotte.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater (introdotto da L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17)
Applicato per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in ragione dell'esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- Se un credito IVA contestato afferisce formalmente a una controllata, l'amministrazione puo' disconoscerlo se dimostra la mancanza di registrazioni, la mancata dichiarazione del controparte o operazioni non riscontrabili; la societa' che esercita la liquidazione di gruppo deve poter documentare la reale pertinenza e l'effettiva esistenza del credito.
- Le valutazioni di merito (esame della documentazione, rilevanza delle prove, congruita' delle cessioni aziendali) sono riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo violazioni manifeste, utilizzo di prove non acquisite o vizi di logicita' e motivazione.
- Quando il giudice d'appello (o del rinvio) ribalta l'esito favorevole a una parte nei gradi precedenti, il principio dell'art. 336 c.p.c. consente la caducazione dei capi dipendenti (incluse le pronunce sulle spese) e impone la riliquidazione delle spese per ciascun grado in base all'esito finale.
- Per impugnare la liquidazione delle spese in sede di legittimita' e' necessario contestare in modo preciso e analitico le singole voci e la loro quantificazione; deduzioni generiche sono inammissibili.
- In contestazioni relative a crediti IVA usati in compensazione nel quadro di dichiarazioni di gruppo, e' utile che il contribuente produca documentazione completa: libri contabili della controllata, dichiarazioni annuali delle controparti, atti di cessione d'azienda, estratti conto, e ogni atto impositivo eventualmente rivolto ai terzi coinvolti, onde dimostrare la regolarita' formale e sostanziale del credito.
Testo integrale
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