Sentenza n. 5193/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una precedente sentenza favorevole, con richiesta di rilascio dei nulla osta per l’ingresso per lavoro subordinato e di eliminazione degli effetti degli atti annullati
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo che l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e il Ministero dell’Interno dessero esecuzione a una precedente sentenza del 12 giugno 2025. In particolare, hanno chiesto l’adozione degli atti esecutivi necessari, tra cui il rilascio dei nulla osta per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato e l’eliminazione degli effetti derivanti dagli atti annullati. Nel corso del giudizio, con nota del 16 marzo 2026, i ricorrenti hanno dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l’Amministrazione aveva adottato un provvedimento il 17 febbraio 2026 ritenuto pienamente satisfattivo della loro pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento adottato dall’Amministrazione il 17 febbraio 2026 aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata in sede di ottemperanza. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha comunque regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che esse dovessero gravare sull’Amministrazione, e ha condannato l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in 750 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge. È stata inoltre impartita l’ordinanza di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla precedente sentenza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza della sopravvenienza satisfattiva.
- L’adozione del provvedimento satisfattivo nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, quando la sua condotta abbia reso necessaria la proposizione del giudizio.
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