Sentenza n. 13248/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di ricongiunzione contributiva presentata in data 20 marzo 2023 , più volte sollecitata con diffida formale del 07.05.2025 e successiva reiterazione del 26.05.2025 , entrambe rimaste prive di riscontro idoneo, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere ex art.31 c.p.a. e per la condanna ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di ricongiunzione contributiva del 20 marzo 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 31 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di ricongiunzione contributiva, reiteratamente sollecitata mediante diffide del 7 maggio 2025 e del 26 maggio 2025. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha comunicato che l’INPS, con provvedimento del 27 febbraio 2026, aveva definito la ricongiunzione a suo favore, soddisfacendo l’interesse azionato, e ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento adottato dall’INPS nel corso del giudizio aveva soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente mediante l’azione avverso il silenzio. L’amministrazione resistente non si è opposta alla richiesta. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e dell’assenza di una specifica richiesta del difensore del ricorrente sulle spese.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell’azione contro il silenzio-inadempimento e della domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della declaratoria conseguente alla sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e soddisfa integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente dichiara espressamente che l’interesse azionato è stato soddisfatto e l’amministrazione non si oppone.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando le concrete modalità di svolgimento della vicenda lo giustificano.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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