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Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 578/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 1969/2022 del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro, pubblicata in data 22/11/2023, notificata il 27/11/2023 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito del Compenso Individuale Accessorio di euro 1.141,76 maggiorato di interessi legali.

Giustizia amministrativa202500314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva imposto il pagamento del Compenso Individuale Accessorio maggiorato degli interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 578/2023 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere euro 1.141,76 a titolo di Compenso Individuale Accessorio, oltre agli interessi legali. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato un atto dal quale risultava avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato avesse eliminato la situazione contestata e fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge, e ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando l'amministrazione dimostra nel corso del processo di avere annullato in autotutela il provvedimento oggetto di contestazione, determinando il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può porre le spese di giudizio a carico dell'amministrazione resistente, liquidandole secondo il dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaOttemperanza e commissario ad acta

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