Ordinanza n. 181/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per la progressione verticale di personale dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, unitamente alla disciplina regolamentare e agli atti applicativi, nella parte relativa al computo dell’esperienza professionale e alla valutazione dei titoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’avviso pubblico regionale per la progressione verticale di complessive 296 unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, nonché la disposizione regolamentare e le FAQ amministrative che, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, prevedono il computo della sola decorrenza economica dell’inquadramento. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, gli atti successivi di differimento del termine, di errata corrige, la circolare operativa e il modulo telematico di domanda. Il ricorrente ha chiesto di essere ammesso alla procedura con riconoscimento dell’anzianità decorrente dal 31 dicembre 2008 e dei titoli di studio, nonché l’adozione degli atti conseguenti. Il TAR, nella fase cautelare, ha rilevato anche possibili profili di inammissibilità, poiché le censure non riguardano clausole immediatamente escludenti. Nel merito cautelare ha comunque ritenuto non dimostrato il fumus boni iuris: il requisito dell’esperienza professionale previsto dal bando presuppone l’effettivo svolgimento del servizio e il corso di perfezionamento di cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento risultava, allo stato degli atti, privo di prova.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha considerato che l’esperienza richiesta dal bando deve riferirsi all’effettivo svolgimento del servizio e che il corso di perfezionamento invocato dal ricorrente non era adeguatamente provato. Il Collegio ha inoltre segnalato, senza definire espressamente la questione, eventuali profili di inammissibilità connessi al fatto che le censure non investivano clausole escludenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta perché, a un sommario esame, il ricorso non presentava sufficiente fumus boni iuris.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha richiamato possibili profili di inammissibilità del ricorso, connessi alla natura non immediatamente escludente delle clausole censurate, senza tuttavia decidere espressamente la questione in sede cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un sommario esame, le censure non risultino assistite da sufficiente fumus boni iuris.
- Quando un bando di progressione verticale richiede una determinata esperienza professionale, il requisito deve essere verificato in relazione all’effettivo svolgimento del servizio, non sulla base della sola decorrenza economica dell’inquadramento, salvo diversa disciplina applicabile adeguatamente giustificata.
- Il riconoscimento di un corso di perfezionamento quale titolo valutabile richiede che la parte interessata ne fornisca adeguata prova documentale; in mancanza, il titolo non può fondare, allo stato, il fumus della pretesa cautelare.
- La questione relativa all’impugnabilità immediata di clausole non immediatamente escludenti può essere lasciata impregiudicata nella fase cautelare quando il ricorso è comunque privo di sufficiente fumus boni iuris.
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