Cassazione Civile, Ordinanza n. 04759/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Marche che aveva confermato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006, fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 e sull'individuazione di beni indice di capacità contributiva non dichiarati (residenza principale, autoveicoli, cavalli da corsa), con rideterminazione del reddito imponibile. Nel ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) deduceva la violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inammissibile il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; 2) lamentava omessa motivazione e omesso esame sul vizio di nullità dell'atto per difetto di corretta applicazione delle norme richiamate; 3) deduceva violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 in relazione all'onere della prova sui poteri del dirigente firmatario e alla mancata produzione della delega; 4) contestava la motivazione sull'utilizzo del redditometro e l'idoneità concreta dei parametri a determinare il maggior reddito; 5) denunciava omesso esame per mancata indicazione della tipologia di reddito asseritamente evaso; 6) lamentava violazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973 per non avere la CTR valutato la prova contraria offerta sul carattere non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni indice.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 546/1992, trattandosi non di deposito di nuovi documenti ma della mera evocazione della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché la questione relativa alla delega di firma era stata prospettata per la prima volta in appello, quindi come motivo nuovo non scrutinabile né in legittimità né in grado di merito in quel modo. Ha reputato inammissibili e comunque infondati il quarto e il sesto motivo: il ricorso non rispettava l'onere di specificità ex art. 366 c.p.c.; inoltre il redditometro costituisce presunzione legale relativa, sicché, accertata la disponibilità dei beni-indice, l'Ufficio non deve fornire ulteriore prova, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare con idonea documentazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore ovvero deriva da redditi esenti o già tassati. Ha dichiarato infondato/inammissibile anche il quinto motivo perché non indicava un fatto storico decisivo omesso dalla CTR, ma tendeva a contestare nuovamente il merito della valutazione probatoria. Il ricorso è stato quindi respinto e il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 24, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma sul deposito di documenti nuovi non si applica quando la parte si limita a evocare una pronuncia della Corte costituzionale; la sua pubblicazione non equivale al deposito di un documento non conosciuto dalle altre parti.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La dedotta nullità dell'atto per difetto di motivazione o per asserita carenza di potere del sottoscrittore non poteva essere utilmente prospettata se introdotta tardivamente; l'atto è valutato anche alla luce delle regole sul redditometro e sulla motivazione dell'accertamento.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento sintetico fondato sul redditometro integra una presunzione legale relativa: accertati i fatti-indice, l'Ufficio non deve offrire ulteriore prova, mentre il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria documentale della non riferibilità reddituale delle somme o dell'insussistenza/misura inferiore del reddito presunto.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La censura per violazione di legge in cassazione deve essere specifica e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Dopo la riforma, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non basta contestare la sufficienza della motivazione o chiedere una nuova valutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il ricorrente deve indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.
art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata nel motivo sul difetto di indicazione della tipologia di reddito presunto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività e specificità.
art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamata nel motivo sul difetto di indicazione della tipologia di reddito presunto, ma la censura non è stata scrutinata nel merito perché non conforme allo schema del vizio deducibile in cassazione.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Cita il testo unico delle imposte sui redditi come parametro per la classificazione delle categorie di reddito, ma la questione è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso di ridurre il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Usato come criterio interpretativo per leggere la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma ...
Nel dispositivo è solo menzionato, ma il testo fornito è tronco e non consente di determinarne il contenuto applicato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la questione di nullità dell'atto impositivo deve essere proposta tempestivamente nel merito; non è consentito introdurre per la prima volta in appello o in cassazione un vizio diverso da quelli originariamente dedotti.
- L'accertamento sintetico basato sul redditometro costituisce una presunzione legale relativa: una volta provata dall'Ufficio la disponibilità dei beni o degli indici di capacità contributiva, l'onere della prova contraria grava sul contribuente.
- La prova contraria al redditometro non può ridursi alla mera allegazione di risorse economiche o al transito di somme, ma deve essere documentale e idonea a dimostrare la provenienza non reddituale o l'insufficienza del reddito presunto.
- Nel ricorso per cassazione il motivo di violazione di legge deve essere specifico, indicare con precisione la norma asseritamente violata e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto ai casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è ammessa una nuova valutazione del merito o della sufficienza della motivazione.
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