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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5160/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Guerrini impugnava la sentenza di appello che confermava la condanna a 3 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (utilizzo di fattura per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni IVA e dei redditi per il 2012 e omissione delle dichiarazioni per il 2013). Denunciava: (i) violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione riguardo all'effettivo utilizzo della fattura, lamentando che la prova derivava solo dalla testimonianza della Guardia di Finanza e dalla mancata acquisizione integrale del registro IVA; (ii) violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione istruttoria (escussione del commercialista della società emittente per verificare uno storno contabile); (iii) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. e difetto di motivazione per non aver avvertito l'imputato della possibilità di accedere alla sostituzione della pena detentiva breve e per non aver valutato eventuali ragioni ostative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre le stesse doglianze di appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di merito; ha confermato la valutazione di fatto dei giudici di merito secondo cui la fattura era stata annotata nel registro e non stornata ed era stata utilizzata in dichiarazione. Sul secondo motivo ha ritenuto superflua la rinnovazione istruttoria: anche l'eventuale dichiarazione del commercialista sullo storno non avrebbe escluso l'illecito già accertato. Sul terzo motivo ha ritenuto la doglianza generica e infondata: l'art. 545-bis c.p.p. non è applicabile d'ufficio in appello salvo precise eccezioni e, in ogni caso, l'eventuale applicazione transitoria della disciplina più favorevole (d.lgs. 150/2022, art. 95) richiede una specifica richiesta dell'imputato in appello o in udienza; quindi manca il presupposto per censurare l'omesso avviso. Per l'inammissibilità del ricorso è stato disposto il pagamento delle spese e il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 5

    Norme penali tributarie che hanno costituito il fatto-reato contestato (uso di fatture per operazioni inesistenti e omissione di dichiarazioni); la Corte ha ritenuto provata l'utilizzazione della fattura nella dichiarazione fiscale.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla formulazione dei motivi; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 533 c.p.p.

    Censura relativa alla motivazione della sentenza di merito: la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse congrua e non sindacabile per mera riconsiderazione dei fatti.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma sulla rinnovazione istruttoria; la Corte ha ritenuto la rinnovazione non necessaria perché la prova già acquisita (registro IVA e accertamento della Guardia di Finanza) rendeva superflua l'escussione del commercialista.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Dispositivo sull'avviso di accesso alla sostituzione della pena detentiva breve: la Corte ha affermato che, in appello, l'applicazione non può essere disposta d'ufficio salvo eccezioni e che l'imputato deve sollecitare la misura; l'omessa segnalazione non è in sé motivo ammissibile se non è stata previamente richiesta o dedotta.

  • d.lgs. 150/2022, art. 95

    «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto»

    Disposizione transitoria che consente l'applicazione della disciplina più favorevole sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti, ma richiede che l'imputato ne chieda l'applicazione in appello o in udienza; non impone l'applicazione d'ufficio.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Ricordato come limite all'applicazione d'ufficio di istituti favorevoli in sede di impugnazione: la Corte richiama il principio devolutivo dell'appello e l'eccezionalità dell'intervento d'ufficio.

  • art. 598 c.p.p.

    Richiamo alla disciplina del giudizio dibattimentale di primo grado e alla possibilità di applicare norme del primo grado in appello "in quanto applicabili"; usata per spiegare limiti dell'applicabilità dell'art. 545-bis in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede, in caso di ricorso dichiarato inammissibile, l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per disporre il pagamento di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: la mera riproposizione di motivi di appello, senza critica argomentata alla motivazione della corte territoriale, è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non rivede i fatti né riconsidera le prove in via di merito; può sindacare la valutazione della prova solo per illogicità, contraddittorietà o manifesta insufficienza della motivazione.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria (art. 603 c.p.p.) può essere ritenuta superflua se le prove documentali già acquisite rendono certo il fatto, e l'escussione di ulteriori testi non muterebbe l'esito probatorio.
  • L'applicazione in appello di istituti favorevoli (es. sostituzione di pena ai sensi dell'art. 545-bis) non è automatica: l'imputato deve sollecitarla in appello o in udienza, salvo casi eccezionali espressamente previsti; la disciplina transitoria del d.lgs. 150/2022 richiede comunque una specifica manifestazione di volontà.
  • Chi propone ricorso in cassazione rischia sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle Ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che non ricorra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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