Cassazione Penale, Ordinanza n. 23068/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione, e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità penale per furto aggravato. Il ricorso articolava un unico motivo, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 624 c.p.; tuttavia, secondo la Corte di cassazione, le doglianze erano generiche e sostanzialmente riproponevano le stesse contestazioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, a fronte dell'accertamento che fosse stato l'imputato a fruire indebitamente dell'erogazione idrica. La censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma richiamata dalla difesa nel ricorso; la Corte non ne affronta nel merito la corretta applicazione, rilevando che la censura è solo una riproposizione generica di questioni di fatto già disattese in appello.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge, si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già disattese dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a ottenere un nuovo e alternativo apprezzamento del merito delle prove, non consentito al giudice di legittimità.
- La genericità del motivo di ricorso, priva di effettive censure critiche alla motivazione impugnata, integra una causa di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La parte civile che resiste nel giudizio di cassazione ha diritto, in caso di inammissibilità del ricorso, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa se ne sia stata richiesta la liquidazione.
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