Sentenza del 04/03/2022 n. 7276 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento (15/04/2006) relativo all'anno d'imposta 2003 per maggiori Irpeg e Irap, per disconoscimento di deducibilità di costi per acquisto merci e per spese di promozione di un marchio comune, con contestuale questione processuale circa l'ammissibilità del ricorso introduttivo: la contribuente sostiene di aver notificato il ricorso all'Ufficio il 18/10/2006 (consegna insieme a istanza di autotutela) mentre la CTR ha ritenuto che non fosse stata notificata alcuna copia del ricorso (solo un'istanza di autotutela) e, in subordine, che l'eventuale ricorso sarebbe stato tardivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione della M. s.r.l. Ha ritenuto che: (i) non può farsi valere un presunto "giudicato esterno" formatosi in altro procedimento (cartella di pagamento) sulla questione dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'avviso d'accertamento; (ii) la notifica del ricorso per consegna all'Ufficio non è stata dimostrata: la prova richiesta è la copia del ricorso con la sottoscrizione per ricevuta dell'impiegato addetto, mentre la contribuente aveva prodotto solo una ricevuta che attesta la presentazione di un'istanza di autotutela; pertanto la CTR ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (€7.300,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1
Richiamato come base normativa per l'attività di rettifica/accertamento fiscale adottata dall'Agenzia; indicato quale atto impositivo impugnato dalla contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3
Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Stabilisce la possibilità di notificare il ricorso mediante consegna all'impiegato dell'ufficio con rilascio di ricevuta sulla copia; la prova del perfezionamento della notifica richiede la copia del ricorso con la sottoscrizione di ricezione apposta dall'impiegato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c. e seguenti, ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Impone l'obbligo di depositare l'originale o copia del ricorso notificato entro 30 giorni presso la segreteria della Commissione tributaria; evidenzia l'importanza probatoria della copia del ricorso munita della ricevuta dell'ufficio destinatario.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sospensione dei termini; la Corte non ha dovuto decidere nel merito su tale sospensione perché ha ritenuto prevalente l'assenza di prova della notifica del ricorso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15
Norma richiamata dalla CTP in relazione alla riduzione dell'importo iscritto a ruolo quando è provata la pendenza di impugnazione sull'atto impositivo; citata a spiegazione della decisione della CTP su una cartella di pagamento distinta.
Codice Civile, art. 2909
Principio di giudicato: la Corte chiarisce che una statuizione di rito può produrre giudicato formale solo entro lo stesso rapporto processuale e non può costituire giudicato esterno preclusivo in altro procedimento; dunque la sentenza della CTP su diversa cartella non poteva vincolare la CTR sulla ammissibilità dell'impugnazione dell'avviso d'accertamento.
Codice di Procedura Civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Richiami normativi utilizzati per valutare i motivi di cassazione (es. vizio di motivazione, errori di diritto); la Corte ha analizzato i motivi e li ha rigettati secondo la giurisprudenza applicabile.
Costituzione, art. 111, comma 2
Richiamato dalla Corte per giustificare la decisione di decidere nonostante l'assenza del fascicolo di merito, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- La notifica del ricorso alla pubblica amministrazione mediante consegna diretta è comprovata solo dalla copia del ricorso recante la sottoscrizione per ricevuta dell'impiegato addetto: la mera produzione di una ricevuta separata non sostituisce la firma sulla copia dell'atto.
- La dicitura della ricevuta che indica l'oggetto (ad es. "istanza di annullamento" o "istanza di autotutela") è decisiva per qualificare ciò che è stato effettivamente consegnato; se la ricevuta attesta solo un'istanza, non prova la consegna del ricorso.
- Un giudicato su questioni processuali costituisce preclusione solo nel medesimo processo; una pronuncia in un procedimento distinto non crea giudicato esterno idoneo a vincolare un diverso giudice sulla stessa questione di ammissibilità.
- Se la notifica non è provata secondo le modalità previste (copia firmata dall'impiegato, deposito entro termini), ogni contestazione sulla tempestività diventa irrilevante: prima cura deve essere la prova della ricezione del ricorso.
- Dopo che un giudice dichiara l'inammissibilità di un ricorso, le eventuali valutazioni di merito svolte dal medesimo giudice sono prive di effetto decisorio e non costituiscono la vera ragione della decisione; il rimedio principale in sede di impugnazione deve quindi mirare a censurare la dichiarazione d'inammissibilità.
- Prassi consigliata per i contribuenti: al momento della consegna dell'atto in ufficio ottenere che l'impiegato apponga la firma di ricevuta direttamente sulla copia del ricorso (data e timbro) e conservare tale copia quale prova formale della notifica; in alternativa spedire raccomandata AR e depositare copia insieme alla ricevuta postale entro i termini previsti.
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