Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 58/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 7957/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202509642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha concesso né negato espressamente la sospensione della sentenza, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza di merito. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 25 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado; l'oggetto sostanziale dell'impugnazione non è specificato nel testo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania n. 7957/2025 e hanno proposto, in via incidentale, domanda di sospensione della sua efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di appello né le ragioni sostanziali della controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Applicato per soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione celere dell'udienza di merito, anziché mediante una misura cautelare immediata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della persona interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla prossima e celere trattazione del merito, il giudice può fissare l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura cautelare sospensiva.
  • La fissazione dell'udienza di merito in luogo dell'adozione di una misura cautelare costituisce una definizione interlocutoria della domanda cautelare e non anticipa la decisione sul merito dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.