Cassazione Civile, Ordinanza n. 23527/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l’ordinanza del Tribunale nella parte in cui dichiarava l’incompetenza per valore, e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Firenze. Ha disposto che le parti riassumano il giudizio davanti a quel Tribunale entro tre mesi dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Un utente aveva introdotto davanti al Tribunale un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. deducendo di avere stipulato un contratto per servizi di telefonia fissa e connessione internet in fibra con profilo contrattuale qualificato come ad alta velocità e stabilità. Sosteneva che il servizio fosse fin dall’attivazione fortemente inferiore alle prestazioni promesse, tanto da risultare quasi inutilizzabile, nonostante reclami e misurazioni tecniche effettuate con strumento certificato. Chiedeva l’accertamento dell’inadempimento, la condanna all’esatto adempimento o comunque al risarcimento dei danni contrattuali quantificati in via forfettaria, oltre allo storno o rimborso delle somme fatturate. La società eccepiva l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di pace. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza reputando che il valore delle domande rientrasse nella competenza del Giudice di pace. Con regolamento di competenza, il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 7, 10 e 104 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente trascurato la domanda di facere, che, ai fini della competenza, doveva essere considerata secondo l’art. 14 c.p.c. e, cumulata con le altre domande, determinava la competenza del Tribunale. La resistente si opponeva, ma il Procuratore Generale concludeva per l’accoglimento del regolamento.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
norma processuale utilizzata per l’introduzione del giudizio sommario di cognizione in primo grado
art. 42 c.p.c.
base del ricorso per regolamento di competenza
art. 380-ter c.p.c.
ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
vizio denunciato come violazione di legge processuale
art. 7 c.p.c.
richiamato per la competenza per valore del Giudice di pace
art. 9 c.p.c.
richiamato dal Tribunale per escludere la competenza di esso in ragione del valore
art. 10 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nella censura sulla determinazione del valore della causa
art. 14 c.p.c.
la domanda di facere, ai fini della competenza, è soggetta al suo criterio di determinazione del valore e, se non contestato il valore presunto, si presume di competenza del Tribunale
art. 50 c.p.c.
termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente
Massime di principio
- Quando in una stessa causa sono cumulate domande di condanna al pagamento di una somma determinata e una domanda di facere con valore non specificato, la domanda di facere va autonomamente considerata ai fini della competenza per valore secondo il criterio legale applicabile.
- Se la domanda di facere non è meramente accessoria o specificativa della domanda pecuniaria, il suo valore presunto può incidere in modo decisivo sulla competenza del giudice adito.
- Nel rilievo dell’incompetenza per valore, il giudice non può ignorare una domanda autonoma di adempimento specifico limitandosi al solo petitum risarcitorio o monetario.
- La contestazione della competenza deve investire anche il valore della domanda di facere; in difetto di tale contestazione, opera la presunzione di valore che può portare a radicare la competenza del Tribunale.
- La determinazione della competenza va effettuata considerando il complesso delle domande effettivamente proposte, senza ridurre il thema decidendum alle sole pretese di condanna pecuniaria.
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