Cassazione Civile, Ordinanza n. 19630/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi della venditrice di un immobile con annesso terreno, volto a ottenere l'annullamento del contratto di compravendita stipulato nel 2006 per asserita incapacità naturale della de cuius al momento dell'atto. La Corte d'Appello, in riforma parziale del primo grado, ha accolto la domanda, ha disposto l'annullamento del contratto e ha condannato l'acquirente al rilascio dei beni e alle spese. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza d'appello perché redatta e sottoscritta da un giudice ausiliario di corte d'appello, asseritamente in violazione dell'art. 158 c.p.c.; secondo, violazione dell'art. 428, comma 2, c.c., per avere la Corte territoriale pronunciato l'annullamento senza accertare un elemento costitutivo dell'azione, cioè la malafede dell'altro contraente, limitandosi a rilevare l'incapacità naturale del venditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la partecipazione del giudice ausiliario al collegio e la sua nomina a relatore/estensore non integrino nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., poiché il vizio sussiste solo se l'atto proviene da persona estranea all'ufficio giudiziario. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nell'azione di annullamento del contratto per incapacità naturale ex art. 428, comma 2, c.c., non basta l'accertamento dell'incapacità dell'alienante o del pregiudizio derivante dal contratto, essendo necessario verificare e accertare anche la malafede dell'altro contraente. Poiché la sentenza impugnata aveva omesso tale accertamento, la Corte ha cassato la decisione in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 158 c.p.c.
La nullità per vizio di costituzione del giudice non ricorre quando la decisione sia resa da un giudice ausiliario appartenente all'ufficio giudiziario presso cui presta servizio; il vizio sussiste solo se l'atto proviene da soggetto estraneo all'ufficio e non investito della funzione esercitata.
art. 428, comma 2, c.c.
L'annullamento dei contratti conclusi dall'incapace naturale richiede, oltre all'incapacità, l'accertamento della malafede dell'altro contraente; il pregiudizio arrecato all'incapace è solo un indice della malafede e non un presupposto autonomamente sufficiente.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La cassazione con rinvio è disposta perché il giudice di merito proceda a un nuovo esame uniformandosi al principio di diritto enunciato.
art. 385, comma 3, c.p.c.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.
art. 106, commi 1 e 2, Cost.
Richiamato nel contesto della decisione della Corte costituzionale che ha inciso sul regime dei giudici ausiliari di appello.
art. 32 D. Lgs. n. 116 del 2017
È richiamato come norma relativa al riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, con completamento previsto entro il 31 ottobre 2025.
artt. 62-72 D.L. n. 69 del 2013, conv. in L. n. 98 del 2013
Richiamati per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte concernente i giudici ausiliari di appello.
Massime di principio
- Nel contratto concluso da persona incapace di intendere o di volere, l'annullamento richiede la prova di un elemento ulteriore rispetto all'incapacità, ossia la malafede dell'altro contraente, che può desumersi anche dal pregiudizio recato all'incapace ma non coincide automaticamente con esso.
- La disciplina dell'art. 428 c.c. distingue i contratti dagli atti unilaterali: per i contratti prevale l'esigenza di certezza del traffico giuridico e di tutela dell'affidamento della controparte in buona fede.
- La nullità per vizio di costituzione del giudice non può essere affermata quando la decisione provenga da un magistrato onorario o ausiliario appartenente all'ufficio giudiziario, salvo che l'atto sia stato compiuto da soggetto estraneo all'ufficio.
- In sede di legittimità, la censura di violazione dell'art. 428 c.c. è fondata quando il giudice di merito ometta di accertare uno degli elementi costitutivi dell'azione, incorrendo in erronea ricognizione della norma applicabile alla fattispecie concreta.
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