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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7946 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato ai ricorrenti maggiori imposte dirette e IVA per il 2005, ritenendo che la società A. s.a.s. di Ca.Gi. fosse un soggetto interposto rispetto alla C.G. & F.lli s.a.s. e che le cessioni di immobili, formalmente effettuate dalla prima società, fossero in realtà riconducibili alla seconda. I contribuenti hanno contestato, tra l'altro, la validità della notifica dell'accertamento e l'individuazione della C.G. & F.lli s.a.s. quale soggetto interponente, sostenendo che la trasformazione societaria, il cambio di denominazione e la cessione delle quote non avevano estinto la società originaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e l'ottavo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che la trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice, il mutamento della ragione sociale e la cessione delle quote non avevano determinato l'estinzione della società, che aveva mantenuto la propria identità giuridica e lo stesso numero di partita IVA. Di conseguenza, non sussisteva una vera interposizione, perché mancava l'autonomia soggettiva tra interponente e interposto. L'accertamento era quindi riferito al soggetto giuridico errato. La Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti e ha posto a carico dell'Amministrazione le spese, liquidate in Euro 5.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 3

    La norma disciplina l'interposizione nelle operazioni fiscalmente rilevanti. La Corte ha precisato che l'interposizione presuppone necessariamente l'esistenza, almeno formale, di due soggetti distinti: un interponente e un interposto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Richiamato in relazione agli obblighi del contribuente di fornire documentazione e chiarimenti all'Amministrazione finanziaria durante le verifiche.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 19 e 55

    Le disposizioni in materia di IVA sono state interpretate nel senso che gli obblighi dichiarativi, il diritto alla detrazione e l'imposizione devono essere riferiti al corretto soggetto passivo d'imposta. Il soggetto societario rimasto giuridicamente identico conserva la propria soggettività IVA anche dopo il cambio di denominazione e la cessione delle quote.

  • Codice di procedura civile, art. 145, comma 2

    La notifica degli atti alle società deve essere effettuata nei confronti del corretto soggetto societario e del suo legale rappresentante secondo le modalità previste. L'individuazione errata del destinatario può determinare l'invalidità della notifica.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione della legge e ai vizi della motivazione.

  • Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 9402 del 6 maggio 2005

    La sentenza è richiamata per distinguere l'interposizione reale, fondata su un rapporto fiduciario tra soggetti distinti, dall'assenza di interposizione quando il soggetto formalmente interposto coincide giuridicamente con quello ritenuto interponente.

Massime di principio

  • Il mero cambio di denominazione sociale, la trasformazione societaria e la cessione delle quote, se non comportano estinzione o costituzione di un nuovo ente, non interrompono la continuità giuridica della società.
  • Per configurare un'interposizione fiscale devono esistere almeno formalmente due soggetti giuridicamente autonomi. Non è sufficiente che la stessa società cambi denominazione o compagine sociale.
  • La permanenza dello stesso numero di partita IVA costituisce un forte indice della continuità del soggetto societario e della sua permanenza quale soggetto passivo d'imposta.
  • L'Amministrazione finanziaria deve notificare l'accertamento al corretto soggetto giuridico effettivamente titolare delle operazioni e del reddito; l'errata qualificazione del soggetto può compromettere la validità della pretesa.
  • Le movimentazioni finanziarie, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e l'apparente anomalia delle operazioni possono costituire elementi indiziari, ma non superano il requisito preliminare della corretta individuazione dei soggetti coinvolti.
  • Quando una società conserva la propria identità giuridica, gli atti compiuti prima e dopo il cambio di denominazione restano riferibili alla medesima società, salvo una diversa e specifica operazione di trasferimento o successione soggettiva.

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