Sentenza del 21/03/2019 n. 7946 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato ai ricorrenti maggiori imposte dirette e IVA per il 2005, ritenendo che la società A. s.a.s. di Ca.Gi. fosse un soggetto interposto rispetto alla C.G. & F.lli s.a.s. e che le cessioni di immobili, formalmente effettuate dalla prima società, fossero in realtà riconducibili alla seconda. I contribuenti hanno contestato, tra l'altro, la validità della notifica dell'accertamento e l'individuazione della C.G. & F.lli s.a.s. quale soggetto interponente, sostenendo che la trasformazione societaria, il cambio di denominazione e la cessione delle quote non avevano estinto la società originaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e l'ottavo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che la trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice, il mutamento della ragione sociale e la cessione delle quote non avevano determinato l'estinzione della società, che aveva mantenuto la propria identità giuridica e lo stesso numero di partita IVA. Di conseguenza, non sussisteva una vera interposizione, perché mancava l'autonomia soggettiva tra interponente e interposto. L'accertamento era quindi riferito al soggetto giuridico errato. La Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti e ha posto a carico dell'Amministrazione le spese, liquidate in Euro 5.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 3
La norma disciplina l'interposizione nelle operazioni fiscalmente rilevanti. La Corte ha precisato che l'interposizione presuppone necessariamente l'esistenza, almeno formale, di due soggetti distinti: un interponente e un interposto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Richiamato in relazione agli obblighi del contribuente di fornire documentazione e chiarimenti all'Amministrazione finanziaria durante le verifiche.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 19 e 55
Le disposizioni in materia di IVA sono state interpretate nel senso che gli obblighi dichiarativi, il diritto alla detrazione e l'imposizione devono essere riferiti al corretto soggetto passivo d'imposta. Il soggetto societario rimasto giuridicamente identico conserva la propria soggettività IVA anche dopo il cambio di denominazione e la cessione delle quote.
Codice di procedura civile, art. 145, comma 2
La notifica degli atti alle società deve essere effettuata nei confronti del corretto soggetto societario e del suo legale rappresentante secondo le modalità previste. L'individuazione errata del destinatario può determinare l'invalidità della notifica.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione della legge e ai vizi della motivazione.
Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 9402 del 6 maggio 2005
La sentenza è richiamata per distinguere l'interposizione reale, fondata su un rapporto fiduciario tra soggetti distinti, dall'assenza di interposizione quando il soggetto formalmente interposto coincide giuridicamente con quello ritenuto interponente.
Massime di principio
- Il mero cambio di denominazione sociale, la trasformazione societaria e la cessione delle quote, se non comportano estinzione o costituzione di un nuovo ente, non interrompono la continuità giuridica della società.
- Per configurare un'interposizione fiscale devono esistere almeno formalmente due soggetti giuridicamente autonomi. Non è sufficiente che la stessa società cambi denominazione o compagine sociale.
- La permanenza dello stesso numero di partita IVA costituisce un forte indice della continuità del soggetto societario e della sua permanenza quale soggetto passivo d'imposta.
- L'Amministrazione finanziaria deve notificare l'accertamento al corretto soggetto giuridico effettivamente titolare delle operazioni e del reddito; l'errata qualificazione del soggetto può compromettere la validità della pretesa.
- Le movimentazioni finanziarie, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e l'apparente anomalia delle operazioni possono costituire elementi indiziari, ma non superano il requisito preliminare della corretta individuazione dei soggetti coinvolti.
- Quando una società conserva la propria identità giuridica, gli atti compiuti prima e dopo il cambio di denominazione restano riferibili alla medesima società, salvo una diversa e specifica operazione di trasferimento o successione soggettiva.
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