Cassazione Civile, Ordinanza n. 10007/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'adozione, da parte di un Assessorato regionale siciliano, di un decreto dirigenziale con cui veniva dichiarato nullo e privo di efficacia, e quindi formalmente revocato, un precedente decreto di concessione per derivare acque pubbliche superficiali da un torrente per uso idroelettrico. Il provvedimento di autotutela era motivato dal fatto che il decreto di concessione non sarebbe mai stato trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e, di conseguenza, non sarebbe mai stato inviato al Genio civile per la notifica e la pubblicazione. La società concessionaria impugnava tale decreto innanzi al giudice competente, sostenendo l'illegittimità della declaratoria di nullità/inefficacia. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglieva il ricorso, valorizzando il legittimo affidamento del privato, la natura non di spesa ma di entrata del provvedimento concessorio e la possibilità per l'amministrazione di sanare l'omissione o ritirare e riemanare l'atto dopo il visto. Gli Assessorati proponevano ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 20 del R.D. n. 1285 del 1920 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 123 del 2011, sostenendo che il visto della Ragioneria fosse fase integrativa dell'efficacia e che, mancando tale adempimento, l'atto non potesse produrre effetti; aggiungevano che il giudice speciale avrebbe trascurato la natura "attiva" del provvedimento e che l'eventuale affidamento del privato non poteva supplire alla mancanza di una condizione legale di efficacia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non attaccassero in modo specifico tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: da un lato, non era adeguatamente contestata l'affermazione secondo cui il provvedimento in questione era un atto di entrata e non di spesa; dall'altro, non era realmente censurata la ragione per cui l'amministrazione avrebbe potuto sanare l'omissione con trasmissione tardiva alla Ragioneria oppure ritirare e riemanare l'atto una volta ottenuto il visto. Conseguentemente, la Corte ha condannato solidalmente gli Assessorati ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 del R.D. n. 1285 del 1920
richiamato dai ricorrenti per sostenere che il visto della Ragioneria costituisse fase integrativa dell'efficacia del provvedimento concessorio.
art. 5 del D.Lgs. n. 123 del 2011
richiamato dai ricorrenti per affermare che, in mancanza del controllo di regolarità amministrativa e contabile, l'atto non producesse effetti.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne ha rilevato la ricorrenza ai fini del versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa della vicenda o lamentare un difetto di motivazione: occorre censurare in modo specifico tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- La dedotta violazione di legge deve essere articolata indicando con precisione in che modo la decisione del giudice di merito si ponga in contrasto con la norma invocata; una critica generica o assertiva è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più autonome rationes, il ricorso è inammissibile quando non le colpisce tutte, poiché ciascuna è da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo.
- La qualificazione del provvedimento come atto di spesa o di entrata può incidere sulla rilevanza del controllo contabile invocato dall'amministrazione; tuttavia tale profilo deve essere specificamente contestato se posto a fondamento della decisione di merito.
- In presenza di un'omissione procedimentale imputabile all'amministrazione, il giudice di merito può valorizzare la possibilità di sanatoria o di riedizione dell'atto, e tale ratio va specificamente impugnata per poter essere sindacata in cassazione.
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