Sentenza n. 1248/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 1228/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5509/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, successivamente intervenuta, della sentenza del Tribunale di Torino che ordinava l’accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1228/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo complessivo di euro 2.500,00, relativo agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito opponendosi formalmente al ricorso. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva integralmente adempiuto alla statuizione giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva adempiuto al giudicato nelle more del giudizio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Collegio ha liquidato le spese in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, disponendo altresì la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. In considerazione dei potenziali profili di danno erariale, il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena soddisfazione della pretesa azionata.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione nel corso del processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione non esclude la condanna alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale quando il ricorso sia stato reso necessario dall’originaria inerzia amministrativa.
- La serialità della controversia e le comprovate difficoltà operative dell’Amministrazione nell’esecuzione materiale di obblighi analoghi possono essere considerate dal giudice nella quantificazione delle spese, senza escluderne la debenza.
- Quando dagli atti emergano potenziali profili di danno erariale connessi alle modalità o ai ritardi nell’esecuzione di un giudicato, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione del fascicolo alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
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