Ordinanza n. 3444/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento reiettivo del 29.04.2026 prot. mpi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0115180, con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (SPAGNA), ai fini dell'esercizio della professione di docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria nella specializzazione di sostegno – codici meccanografici ADAA e ADEE (cfr. doc. all. sub lett. A); - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente; e per l'adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 29 aprile 2026 con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio della professione docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, nella specializzazione di sostegno. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti dell'atto, deducendo questioni che il Collegio ha ritenuto meritevoli di approfondimento nella fase di merito. Sul piano cautelare, la ricorrente ha rappresentato il rischio che il rigetto determinasse la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere fino al 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 2757/2026, sospendendo gli effetti del provvedimento di rigetto. Il fumus boni iuris non è stato definito, poiché il Collegio ha riservato alla fase di merito ogni necessario approfondimento delle questioni sollevate. È stato invece ritenuto sussistente il periculum in mora, in ragione del rischio di risoluzione del contratto di lavoro in essere fino al 30 giugno 2026; inoltre, dagli atti risultava il parere favorevole del GLO alla prosecuzione dell'incarico. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 17 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in presenza del periculum in mora, riservando al merito l'approfondimento delle questioni sostanziali.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere gli effetti di un provvedimento quando il rischio di conseguenze pregiudizievoli gravi e imminenti, quale la perdita o la risoluzione di un rapporto di lavoro in corso, dimostri la sussistenza del periculum in mora.
- La presenza di un parere favorevole dell'organo competente alla prosecuzione di un incarico può concorrere, insieme al rischio concreto di cessazione del rapporto, a dimostrare il periculum in mora ai fini della tutela cautelare.
- Quando le questioni di legittimità dell'atto richiedono ulteriori approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito e accordare comunque la sospensione cautelare sulla base del periculum in mora.
Come è indicizzato
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