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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19949/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da operazioni di investimento in titoli azionari effettuate tramite un istituto di credito. In primo grado l’investitrice aveva ottenuto il risarcimento dei danni, mentre la domanda di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta era stata rigettata. La Corte d’appello ha poi accolto il gravame principale della banca e ha rigettato l’appello incidentale dell’investitrice, ritenendo: che il contratto quadro fosse stato sottoscritto dalla cliente; che la dedotta mancanza di forma scritta dei singoli ordini fosse tardivamente prospettata e comunque irrilevante; che non vi fosse responsabilità contrattuale della banca perché la cliente non aveva fornito informazioni sulla propria situazione finanziaria; che gli acquisti, diversificati tra titoli di società operanti in settori differenti, non fossero oggettivamente ad alto rischio e fossero coerenti con una pretesa abituale propensione al rischio dell’investitrice. Con il ricorso per cassazione la cliente ha dedotto, da un lato, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., insistendo sul fatto che non aveva mai investito in titoli, aveva solo un reddito da pensione di reversibilità, aveva investito l’intero patrimonio, la banca non aveva acquisito informazioni sul profilo di rischio e gli acquisti erano stati effettuati senza disponibilità liquide sufficienti; dall’altro, ha denunciato violazione di legge per errata qualificazione del rapporto e per la nullità del contratto quadro e degli ordini in assenza di sottoscrizione della banca e di ordini scritti dell’investitrice, richiamando artt. 1418, 1337 c.c., 23 e 30 TUF, 117 e 127 TUB e 116 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale al difensore, rilevando che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da avvocato munito di procura speciale e che nel fascicolo processuale tale procura mancava. Di conseguenza ha condannato il difensore della ricorrente, e non la parte, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca, nonché ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del difensore ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    "il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale"

    La Corte afferma che la procura speciale è requisito necessario di ammissibilità del ricorso per cassazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È evocato come parametro del primo motivo, fondato su omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto quadro.

  • art. 1337 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per la pretesa responsabilità della banca nelle trattative e nella gestione del rapporto.

  • art. 23 d.lgs. 58/1998

    È richiamato per contestare la validità/forma dei contratti e degli ordini di investimento.

  • art. 30 d.lgs. 58/1998

    È richiamato dalla ricorrente in tema di forma e disciplina degli ordini di investimento.

  • art. 117 d.lgs. 385/1993

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla forma dei rapporti bancari.

  • art. 127 d.lgs. 385/1993

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei rapporti bancari.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte applica la norma sul raddoppio del contributo unificato, ponendone gli effetti a carico del difensore che ha proposto il ricorso inammissibile senza valida procura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale al difensore è requisito essenziale di ammissibilità del ricorso; la sua mancanza determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • Se l’impugnazione è proposta dal difensore senza effettivo conferimento della procura per quel giudizio, l’attività processuale resta imputabile al solo difensore, che può essere condannato personalmente alle spese.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, gli effetti economici del raddoppio del contributo unificato gravano sul difensore responsabile dell’impugnazione.
  • Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per un vizio preliminare assorbente, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, anche se articolati in punto di vizio motivazionale o violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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