Cassazione Penale, Sentenza n. 25343/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26/04/2021 con cui la Corte d'Appello di Genova aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti da giugno 2016 a settembre 2016 per il delitto di abuso d'ufficio aggravato, per il quale il ricorrente fu poi prosciolto con sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale aveva negato l'indennizzo ravvisando una colpa grave ostativa, motivando tale valutazione con presunte promesse elettorali rivolte agli 'ombrellonai', inerzia rispetto a irregolarità nel 2014 e contiguità con soggetti collegati alla criminalità organizzata calabrese, circostanze desunte dall'istruttoria cautelare e dalle imputazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso per vizio motivazionale e ha assorbito il secondo. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Genova per nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che il giudice della riparazione deve confrontarsi esplicitamente con la sentenza di assoluzione e non può basare la decisione su fatti tratti unicamente dall'ordinanza cautelare o dagli atti di indagine non confermati nel giudizio di merito; in mancanza di tale "dialogo" motivazionale l'ordinanza è viziata.
Norme richiamate
art. 314, 1° comma, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il diritto alla riparazione per la detenzione ingiusta. Nel caso la Corte d'Appello aveva negato l'indennizzo per la sussistenza di colpa grave; la Cassazione ricorda che l'accertamento della sussistenza di cause ostative va compiuto coerentemente con la sentenza di assoluzione e motivato con riferimento ai fatti confermati dal giudizio di merito
Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Principio secondo cui il giudice della riparazione ha autonomia logico-motivazionale rispetto al giudice penale ma non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara)
Conferma che il giudice della riparazione deve valutare il materiale processuale per stabilire se comportamenti debbano essere ritenuti fattore condizionante della detenzione, mantenendo però il confronto con le decisioni del giudice della cognizione
Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001 (Pavone)
Principio che riconosce al giudice della riparazione più ampio margine sulle circostanze non escluse dal primo giudice, ma richiede che tali circostanze non contraddicano quanto accertato nel giudizio di merito
Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 (Garcia De Medina)
Ulteriore richiamo alla necessità del confronto motivato con la sentenza di assoluzione e alla correttezza metodologica del giudice della riparazione
Massime di principio
- Il giudice chiamato a decidere sulla riparazione per ingiusta detenzione deve confrontare esplicitamente la propria decisione con la sentenza di assoluzione: occorre indicare quali fatti sono stati accertati nel giudizio di merito e quali, invece, vengono presi dalla fase cautelare o dalle indagini preliminari
- Non è lecito fondare il diniego di indennizzo su fatti emersi solo nell'ordinanza cautelare o negli atti di indagine se quegli stessi fatti non sono sopravvissuti al giudizio di cognizione; il giudice della riparazione deve motivare il nesso causale fra la condotta accertata e la detenzione
- La sussistenza di colpa grave, idonea a escludere il diritto alla riparazione, richiede accertamenti concreti e puntuali e non giudizi generici di 'contiguità' o promesse elettorali non provate nel processo di merito
- Se il provvedimento che nega l'indennizzo utilizza come base fatti tratti dall'istruttoria cautelare senza verificare la loro conferma nel giudizio, è possibile ottenere l'annullamento in cassazione per vizio motivazionale
- In casi simili il difensore deve sollecitare che il giudice della riparazione dia conto del 'dialogo' con la sentenza di assoluzione e valuti criticamente la prova utilizzata per escludere il diritto alla riparazione
- Il giudice della riparazione ha un margine di valutazione sulle circostanze non escluse dal giudice di merito, ma deve sempre motivare perché tali circostanze giustifichino l'esclusione dell'indennizzo
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