Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31173/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo due censure. Con il primo motivo ha lamentato, in sostanza, che non fosse stata adeguatamente valorizzata una situazione di agitazione da lei addotta, ma la doglianza è stata ritenuta formulata in modo generico e meramente fattuale, a fronte della motivazione di merito che aveva escluso la rilevanza di tale stato. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, censurando il giudizio discrezionale del giudice di merito, il quale aveva ritenuto ostativo lo spessore della sua negativa personalità. Il ricorso è stato reputato inammissibile perché diretto, in entrambi i motivi, a sollecitare una diversa lettura del fatto e della valutazione discrezionale compiuta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era genericamente proposto in fatto contro una valutazione di merito insindacabile, mentre il secondo motivo si risolveva in una generica censura del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice sulle attenuanti generiche. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; il loro mancato riconoscimento non è censurabile in cassazione se la motivazione evidenzia ragioni ostative non illogiche, come la negativa personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa lettura dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio, senza evidenziare specifici vizi della motivazione.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta illogicità o assenza di motivazione, non per il solo dissenso della parte.
  • La deduzione di uno stato emotivo o di agitazione non è di per sé idonea a scardinare una motivazione di merito che ne abbia escluso la rilevanza, se la censura si risolve in una contestazione generica in fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.