Cassazione Civile, Ordinanza n. 21224/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due contratti con cui un comune aveva affidato a un raggruppamento di imprese l'incarico di accertare e liquidare importi ICI per più annualità, gestire istanze di rimborso e discarico e predisporre un archivio elettronico. In un precedente giudizio arbitrale era stata dichiarata la nullità dei contratti per violazione delle norme sulla copertura finanziaria degli impegni di spesa degli enti locali e, inoltre, era stata ritenuta inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. La società ha poi proposto revocazione del lodo ex art. 395, n. 3, c.p.c., sostenendo di avere rinvenuto solo successivamente, tramite accesso civico, una deliberazione comunale recante pareri di regolarità tecnico-contabile e attestazione di copertura finanziaria, documento che avrebbe avuto carattere decisivo perché idoneo a dimostrare la sussistenza dell'impegno di spesa. La Corte d'appello ha respinto la revocazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 395 c.p.c. e delle norme del TUEL e della legislazione finanziaria degli enti locali, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la decisività del documento e la configurabilità dell'impossibilità di produrlo per fatto dell'avversario o forza maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato nel merito, l'unico motivo di ricorso, confermando il rigetto della domanda di revocazione. Ha rilevato che la parte non aveva allegato e provato in modo specifico sia le ragioni concrete dell'impossibilità di produrre il documento nel precedente giudizio, sia il comportamento ostativo del Comune; la mera mancata collaborazione dell'ente non è sufficiente. Ha inoltre condiviso la valutazione di non decisività del documento prodotto, poiché un semplice parere di regolarità contabile o una delibera programmatica non equivalgono all'effettivo impegno di spesa con attestazione della copertura finanziaria, che è condizione essenziale di efficacia e validità del contratto dell'ente locale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 3, c.p.c.
documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario
La revocazione per documento decisivo richiede prova rigorosa sia dell'impossibilità non colpevole di produrre il documento nel giudizio precedente, sia della sua concreta decisività; non basta allegare la mancata collaborazione della controparte.
art. 1418, comma 1, c.c.
La nullità dei contratti era stata dichiarata nel giudizio precedente per contrasto con la disciplina imperativa sulla copertura finanziaria degli enti locali.
art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995
La ricorrente lo invocava come norma relativa alla completezza del procedimento di spesa; la Corte osserva che la prova dell'effettivo impegno di spesa e della copertura finanziaria non risultava comunque dal documento prodotto.
art. 27 d.lgs. n. 77 del 1995
Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione finale.
art. 58 d.lgs. n. 77 del 1995
Richiamato per sostenere l'insussistenza di pagamenti in mancanza di preventiva registrazione in bilancio; la Corte rileva che la documentazione prodotta non dimostra la necessaria registrazione e copertura.
art. 55, comma 5, l. n. 142 del 1990
Richiamato dalla ricorrente in tema di copertura finanziaria; la Corte ne ribadisce la necessità sostanziale della relativa attestazione.
art. 49 d.lgs. n. 267 del 2000
Il parere di regolarità contabile attiene alla regolarità della proposta deliberativa degli organi politici e la sua mancanza non determina di per sé nullità del contratto o della delibera.
art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000
L'impegno di spesa con attestazione della copertura finanziaria è il provvedimento funzionalmente idoneo a vincolare il capitolo di bilancio; la sua mancanza comporta nullità della delibera e del contratto dell'ente locale.
art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000
Il responsabile del servizio finanziario deve attestare l'effettiva copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive di bilancio.
art. 2697 c.c.
La parte che invoca la revocazione deve assolvere il proprio onere probatorio; non si può trasferire sulla PA l'onere di produrre tutta la documentazione utile alla pretesa avversaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per scoperta di documenti decisivi è ammissibile solo se la parte dimostra in modo specifico e rigoroso sia l'impossibilità non imputabile di produrre il documento nel giudizio originario, sia la decisività del documento stesso.
- Non è sufficiente allegare una generica mancata collaborazione della controparte, anche se pubblica amministrazione: occorre provare un concreto comportamento ostativo che abbia impedito l'acquisizione del documento.
- Quando si discute della validità dei contratti dell'ente locale, il mero parere di regolarità contabile non equivale all'impegno di spesa con attestazione della copertura finanziaria; solo quest'ultimo soddisfa il requisito sostanziale richiesto dalla normativa finanziaria.
- L'impegno di spesa deve risultare da una concreta iscrizione e disponibilità nel capitolo di bilancio competente: la sola indicazione programmatica o il rinvio a future determinazioni non sono sufficienti.
- In sede di revocazione, il documento sopravvenuto è 'decisivo' solo se, da solo o insieme agli altri elementi già acquisiti, avrebbe potuto condurre a una diversa decisione; la decisività non si presume.
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