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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3889/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame contestando, in sintesi: (i) la presunta omissione da parte del giudice di merito di una autonoma e critica valutazione dei "gravi indizi" (ossia un difetto di motivazione nell'ordinanza genetica), lamentando che il GIP si sarebbe limitato a elencare elementi di prova senza un'apprezzamento autonomo; (ii) l'erronea valorizzazione, da parte del Tribunale, dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell'indagato; (iii) la mancata considerazione delle prove documentali difensive (contratti e appalti) che dimostrerebbero l'esercizio legittimo dell'attività imprenditoriale del ricorrente e la incompatibilità temporale con le contestazioni, con particolare riferimento ai capi c) e d) e all'episodio notturno tra il 2 e 3 febbraio 2024.

La decisione

Il Collegio ha rigettato il ricorso ritenendo le censure infondate. Ha ritenuto che sia il GIP sia il Tribunale del riesame abbiano effettuato una valutazione personale e motivata della gravìa, concordanza e precisione degli indizi (gps dell'auto, tabulati telefonici, servizi di osservazione e pedinamento, dichiarazioni, avvistamento della polizia giudiziaria, rivendita immediata del materiale). Ha escluso che il Tribunale abbia dato valenza negativa al silenzio: il giudice ha solo osservato che l'esercizio della facoltà di non rispondere non ha fornito elementi per scalfire il quadro indiziario. Quanto ai documenti difensivi, il Collegio ha ritenuto che le date e i contenuti prodotti non siano compatibili con la maggior parte degli episodi contestati e che la presenza notturna nei luoghi dei furti sia incompatibile con una legittima attività d'appalto; pertanto la produzione difensiva non fornisce una spiegazione alternativa idonea a scalfire la convergenza indiziaria. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (limiti alle impugnazioni)

    Richiamata come limite formale ai motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso è soggetto ai limiti di ammissione e deve rientrare nelle censure ammesse, come richiamato nel testo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto)

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 49918 del 21/10/2015, Olivieri

    Sez. 1, n. 49918 del 21/10/2015, Olivieri, Rv. 265548 - 01

    Ribadisce che il giudice del riesame deve compiere una autonoma valutazione degli indizi e che la mera sottoscrizione della richiesta dell'accusa non è sufficiente a dimostrare l'assenza di motivazione autonoma

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018 (dep. 2019), Esposito

    Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 - 01

    Stabilisce l'onere del ricorrente di indicare gli elementi concretamente mancanti nella motivazione tali da poter determinare una diversa decisione; la semplice contestazione generica della motivazione è insufficiente

  • Giurisprudenza: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini

    Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01

    Conferma che la Cassazione non è sede per una rivalutazione di merito delle prove quando le doglianze si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice

Massime di principio

  • Per ottenere accoglimento in Cassazione di censure sulla motivazione di provvedimenti cautelari è necessario indicare in modo concreto quali parti della motivazione manchino o siano contraddittorie in modo da poter incidere sul decisum; critiche generiche non sono sufficienti
  • Il giudice del riesame è tenuto a compiere una valutazione autonoma e personale degli indizi; la Cassazione verifica la correttezza giuridica e la sufficienza motivazionale, ma non rianalizza i fatti come primo giudice
  • L'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere automaticamente interpretato in senso negativo: può, però, rilevare che il silenzio non abbia fornito elementi nuovi per scalfire un compendio indiziario forte
  • Documenti difensivi (contratti, appalti) possono integrare una spiegazione alternativa solo se risultano temporalmente e logicamente compatibili con gli episodi contestati; discrepanze di date o incompatibilità orarie ne riducono l'efficacia indiziaria
  • La Corte di Cassazione non è luogo per chiedere una diversa rivalutazione delle prove già esaminate salvo errori di diritto o di motivazione che incidano sulla decisione

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