Sentenza del 16/11/2018 n. 29530 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso - Meccanismo ex art. 30, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Pluralità di operazioni attive o passive - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava il rimborso IVA richiesto e ottenuto dalla società ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il beneficio non fosse applicabile perché, nell'anno considerato, la contribuente aveva effettuato una sola operazione attiva, consistente nella fatturazione di un acconto relativo a un preliminare di vendita immobiliare poi non seguito, secondo l'Ufficio, dalla stipula del contratto definitivo. L'Agenzia sosteneva inoltre che l'operazione fosse occasionale o marginale, che il preliminare non fosse registrato e che fosse stata applicata indebitamente l'aliquota IVA agevolata del 4%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto della società alla detrazione dell'IVA e al rimborso dell'eccedenza. Ha stabilito che l'art. 30, comma 3, lett. a), non richiede necessariamente una pluralità di operazioni attive o passive: è sufficiente almeno un'operazione di acquisto e almeno un'operazione attiva che consentano il confronto tra le aliquote. La società era stata accertata come effettiva, attiva e operativa, e il terreno acquistato risultava inerente all'attività di costruzione, anche in considerazione dei permessi di costruire ottenuti. La fatturazione dell'acconto relativo al preliminare era idonea a rendere esigibile l'IVA, anche se il definitivo non era stato successivamente stipulato. Le contestazioni sul contenuto e sulla registrazione del preliminare, nonché sull'aliquota applicata, sono state dichiarate inammissibili o irrilevanti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 10.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.
La norma non impone una pluralità di operazioni attive o passive. È sufficiente almeno un'operazione passiva e una attiva, purché sia possibile confrontare le aliquote applicate. La pluralità delle operazioni può rilevare, eventualmente, per valutare l'effettività dell'attività d'impresa, ma non costituisce di per sé un requisito per accedere al rimborso.
Art. 30, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
Il meccanismo di rimborso presuppone che siano state effettuate operazioni sufficienti a consentire la comparazione tra l'IVA detraibile sugli acquisti e l'IVA relativa alle operazioni attive.
Art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
Ai fini dell'esigibilità dell'IVA, anche un negozio obbligatorio, quale un preliminare di vendita immobiliare, può costituire il presupposto di una cessione imponibile. L'emissione della fattura per un acconto rende quindi esigibile l'imposta, se sussiste il presupposto dell'operazione imponibile.
Art. 378 c.p.c.
La contribuente ha depositato memoria nel giudizio di cassazione; la norma è richiamata esclusivamente in relazione agli atti processuali depositati.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA secondo il meccanismo dell'art. 30, comma 3, lett. a), non è indispensabile dimostrare una pluralità di operazioni: può essere sufficiente anche una sola operazione attiva e una sola operazione passiva, se consentono il confronto tra le aliquote.
- La limitata numerosità delle operazioni non esclude automaticamente il diritto al rimborso. Occorre distinguere il requisito delle modalità di rimborso dalla verifica dell'effettività e dell'inerenza dell'attività d'impresa.
- Il diritto alla detrazione e al rimborso dipende anche dalla dimostrazione che l'impresa sia effettivamente operativa e che gli acquisti siano inerenti all'attività economica. Elementi concreti, come autorizzazioni amministrative, permessi di costruire e attività preparatorie, possono dimostrare tale effettività.
- La fatturazione di un acconto relativo a un preliminare immobiliare può rendere esigibile l'IVA anche se il contratto definitivo non viene successivamente stipulato. La mancata conclusione del definitivo non elimina automaticamente gli effetti fiscali già prodotti.
- Le contestazioni sulla natura simulata o elusiva dell'operazione, sulla validità o registrazione del preliminare e sull'aliquota applicata devono essere specificamente provate e adeguatamente dedotte; in cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame della valutazione di merito senza una censura autosufficiente e ammissibile.
- La verifica dell'aliquota applicata deve essere concreta e decisiva: una contestazione è irrilevante se, anche applicando un'aliquota diversa, il risultato relativo al diritto al rimborso non cambierebbe.
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