Ordinanza n. 347/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 839 del 10.3.2026 di presa d’atto e approvazione dei verbali della Commissione per la progressione verticale per la copertura di n. 3 posti “Area funzionari” profilo amministrativo tramite progressione tra le Aree del periodo transitorio – 1° aprile 2023/31 dicembre 2025, ai sensi dell’art.13 commi 6, 7 e 8 del CCNL 16.11.2022 e nomina dei vincitori; - del verbale n. 3 del 5.3.2026, il cui estratto veniva comunicato in data 6.3.2025, nella parte in cui accoglie solo parzialmente le osservazioni trasmesse dal ricorrente sig. Manna con nota prot. n. 16755/2026 del 3.3.2026 all’esito della valutazione titoli; - dei verbali nn. 1, 2 e 3 della Commissione di valutazione per la progressione verticale per n. 3 posti area Funzionari Amministrativi e della Determina di nomina n. 4558 del 15.12.2025; - laddove occorra, dell’Avviso Pubblico indetto con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. N. 3980 del 6.11.2025 per la copertura di n. 3 posti “area funzionari” profilo amministrativo tramite progressione tra le aree del periodo transitorio – 1° aprile 2023/31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 13 commi 6, 7 e 8 del CCNL 16.11.2022 e del relativo Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 25.1.2024; - di tutti i verbali redatti dalla commissione e degli atti procedimentali, di eventuali successivi provvedimenti di inquadramento della controinteressata, non noti al ricorrente, nonché di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale, ancorché non conosciuto, nella parte in cui risulti pregiudizievole agli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura per la progressione tra le aree, con collocazione del ricorrente al quinto posto e nomina dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione dei verbali e della graduatoria finale relativa alla procedura per la copertura di tre posti nell’Area funzionari, nonché i verbali della Commissione, l’atto di nomina della Commissione, l’avviso pubblico e gli ulteriori atti procedimentali. Il ricorrente, collocato in quinta posizione con un distacco di 7,5 punti dall’ultima candidata vincitrice, ha contestato la valutazione dei corsi da lui attestati, la mancata indicazione della durata dei corsi nei curricula di alcuni candidati, la valutazione unitaria di un ordine di servizio sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Taranto, nonché lo svolgimento e gli esiti della prova orale, deducendo profili di irragionevolezza nella valutazione dei titoli e delle competenze professionali.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha rigettato la domanda di sospensione. Quanto alla valutazione dei corsi attestati dal ricorrente, ha ritenuto che l’apprezzamento della Commissione rientrasse nella discrezionalità tecnica dell’organo e che non emergessero profili di manifesta irragionevolezza. La contestazione relativa alla mancata indicazione della durata dei corsi nei curricula di alcuni candidati è stata ritenuta superata dal chiarimento del Comune, secondo cui la Commissione aveva acquisito le informazioni necessarie mediante consultazione dei fascicoli personali di tutti i candidati. È stata inoltre ritenuta corretta l’attribuzione unitaria di due punti all’ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Taranto, poiché le responsabilità indicate non costituivano incarichi distinti, ma mansioni diverse nell’ambito di un unico incarico, mantenendo il ricorrente l’incardinamento nei ruoli comunali. Anche rispetto alla prova orale il Collegio non ha ravvisato la denunciata macroscopica irragionevolezza, rilevando che il colloquio era diretto a verificare il livello adeguato di competenze e l’attinenza della professionalità alla posizione oggetto della selezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL 16.11.2022
periodo transitorio – 1° aprile 2023/31 dicembre 2025
La procedura selettiva per la progressione tra le aree è stata indetta ai sensi della disciplina transitoria prevista dal contratto collettivo nazionale.
art. 55 c.p.a.
La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato è stata esaminata nella fase cautelare ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la valutazione della Commissione relativa ai titoli e alle prove selettive può essere censurata solo quando emergano profili di manifesta o macroscopica irragionevolezza, non essendo sufficiente il mero dissenso del candidato rispetto all’apprezzamento compiuto dall’organo valutatore.
- La Commissione può acquisire dai fascicoli personali dei candidati le informazioni necessarie a integrare o verificare i dati rilevanti per la valutazione, purché tale acquisizione riguardi uniformemente tutti i candidati e consenta una valutazione paritaria.
- Ai fini dell’attribuzione del punteggio, più responsabilità o mansioni indicate in un unico ordine di servizio possono essere considerate unitariamente quando non corrispondano a incarichi distinti, ma siano svolte nell’ambito di un unico incarico e senza cessazione dell’appartenenza del dipendente all’amministrazione di origine.
- Una prova orale finalizzata a verificare il livello di competenze e l’attinenza della professionalità alla posizione da ricoprire non è manifestamente irragionevole per il solo fatto che il candidato contesti il relativo apprezzamento della Commissione.
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