Ordinanza n. 201/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento implicito di mancato superamento della prova scritta e conseguente esclusione dalla prova orale della procedura selettiva pubblica per esami a n. 2 unità di personale a tempo indeterminato, area dei collaboratori, opzione a tempo pieno, presso l’Area Campus Life del Politecnico di Milano (Codice Procedura 2025_PTA_TI_C_ACL_4), indetta con D.D. 17732/2025 del 06.10.2025, come risultante dall’allegato n. 18 al verbale n. 2 del 25.11.2025; b) della valutazione della prova scritta sostenuta dalla Dott.ssa -OMISSIS-, con attribuzione del punteggio di 15/30, comunicata solo a seguito di istanza di accesso agli atti; c) del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice del 21.11.2025, nella parte in cui ha omesso la predeterminazione di criteri di valutazione specifici e puntuali e di una griglia di valutazione per la correzione della prova scritta; d) della D.D. Prot. n. 0317343 del 16.12.2025 (2025-PoliCle-0317343) di approvazione degli atti e di assegnazione dei due posti ai nominativi risultati vincitori; e) ove e per quanto lesivo, del provvedimento Prot. n. 0289376 del 21.11.2025 (2025-PoliCle-0317343) di spostamento delle sedi e date delle prove concorsuali per la selezione di 2 unità di personale a tempo indeterminato, area dei collaboratori, opzione a tempo pieno, presso l’Area Campus Life del Politecnico di Milano; f) ove e per quanto lesiva, della D.D. Prot. n. 0291629 del 24.11.2025 (2025-PoliCle-0317343) di nomina della commissione per la selezione di 2 unità di personale a tempo indeterminato, area dei collaboratori, opzione a tempo pieno, presso Area Campus Life del Politecnico di Milano; g) ove e per quanto lesivi, degli elaborati relativi ai candidati dichiarati idonei alla prova orale; h) ove e per quanto lesivo, del Decreto Direttoriale n. 17732 del 06.10.2025, con il quale il Politecnico di Milano indiceva una procedura selettiva pubblica per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, area dei collaboratori, presso l’Area Campus Life; i) di tutti i verbali della predetta Commissione; l) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto della ricorrente di essere ammessa, anche in via di ripetizione, alla prova orale e, nelle more del procedimento, per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto di svolgimento della prova orale e ho di ripetizione della prova scritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova scritta, con attribuzione del punteggio di 15/30 ed esclusione dalla prova orale, nonché gli atti della procedura concorsuale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento implicito di mancato superamento della prova scritta e di conseguente esclusione dalla prova orale nell’ambito della procedura selettiva pubblica per esami indetta dal Politecnico di Milano per la copertura di due posti a tempo indeterminato nell’area dei collaboratori presso l’Area Campus Life. Ha contestato la valutazione di 15/30 riportata nella prova scritta, conosciuta a seguito di accesso agli atti, nonché il verbale della commissione nella parte in cui avrebbe omesso di predeterminare criteri di valutazione specifici e puntuali e una griglia per la correzione. Sono stati inoltre impugnati gli atti di approvazione della procedura e assegnazione dei posti, gli elaborati dei candidati idonei alla prova orale, gli atti relativi allo spostamento delle sedi e delle date delle prove, la nomina della commissione, il bando e gli ulteriori verbali e atti presupposti, connessi o consequenziali. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto a essere ammessa, eventualmente mediante ripetizione, alla prova orale e, in subordine o nelle more, allo svolgimento o alla ripetizione della prova scritta.
La decisione
Il TAR non ha accolto né respinto nel merito la domanda cautelare. Ritenuto che la sollecita definizione del giudizio costituisse l’unica misura allo stato concedibile e idonea a tutelare adeguatamente le esigenze della ricorrente, ha applicato l’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissato la discussione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 12 maggio 2026. La decisione sulla sospensione degli atti impugnati e sulle spese di lite è stata quindi riservata alla fase definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice cautelare, quando la sollecita definizione del giudizio di merito è idonea a tutelare adeguatamente la parte, di fissare l’udienza di merito quale misura cautelare, senza adottare la sospensione richiesta.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la sollecita fissazione dell’udienza di merito è ritenuta misura sufficiente e idonea a tutelare le esigenze della parte, il giudice può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e disporre tale fissazione in luogo della sospensione dell’atto impugnato.
- La decisione sulle spese di lite può essere riservata alla sentenza definitiva quando l’ordinanza cautelare si limita a fissare l’udienza di merito senza definire la controversia.
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