Sentenza n. 5399/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della Determina Direttoriale 35345/RU del 4.6.2026 di soppressione, in sede di rinnovo, del patentino n. 303338 rilasciato al sig. GARGIULO RAFFAELE, in qualità di legale rappresentante della società BARONE S.A.S. DI GARGIULO RAFFAELE & C., per l’esercizio della vendita dei generi di monopolio in Poggiomarino (NA), Via G. Iervolino, n. 200 notificata in data 4 giugno 2026 presso un indirizzo di posta elettronica non riferibile al legale rapp.te della società BARONE S.A.S. DI GARGIULO RAFFAELE & C., il quale ne è venuto a conoscenza solo in data 22 giugno2026; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione direttoriale del 4 giugno 2026 di soppressione, in sede di rinnovo, del patentino per la vendita di generi di monopolio n. 303338
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patentino)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del patentino, in scadenza il 31 dicembre 2025. Dopo aver richiesto documentazione contabile e fiscale relativa a periodi campione, l’Amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi al rinnovo, ritenendo insufficiente la frequentazione dell’esercizio sulla base degli scontrini prodotti. In sede procedimentale il ricorrente aveva rappresentato che nel 2023 e nel 2024 lavori pubblici stradali avevano ridotto l’accessibilità del locale e i flussi di clientela, producendo inoltre documentazione per dimostrare la ripresa della frequentazione nell’ultimo trimestre del 2025. Il ricorso deduceva: 1) nullità della notifica della determinazione, inviata alla PEC del difensore senza elezione di domicilio, con conseguente tempestività dell’impugnazione, poiché l’atto era stato conosciuto il 22 giugno 2026; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, lett. e), del d.m. 21 febbraio 2013, n. 38, perché la redditività e la frequentazione non potevano essere valutate esclusivamente in base al numero e all’importo degli scontrini, dovendosi considerare anche altri elementi idonei a rappresentare il livello effettivo di utenza; 3) eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, per non avere adeguatamente considerato i cantieri, gli scavi, le limitazioni alla circolazione, i restringimenti della carreggiata e le occupazioni di suolo pubblico che avevano ostacolato l’accesso pedonale e carrabile al locale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Ha ritenuto fondata la seconda censura: dalla motivazione della determinazione risultava che il giudizio sulla rilevanza della frequentazione era stato basato essenzialmente sul numero degli scontrini. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. e), del d.m. n. 38/2013, tale dato è soltanto uno dei possibili indici e la redditività dell’esercizio deve essere valutata anche attraverso la verifica degli scontrini o dei biglietti emessi quotidianamente; la norma non identifica la scarsa frequentazione con il solo numero degli scontrini. La decisione non esamina separatamente la censura sulla notifica né quella relativa alla specifica omissione degli elementi sui cantieri, una volta accolta la censura relativa al criterio di valutazione adottato. L’Amministrazione è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in € 1.500 oltre IVA, CNAP, spese generali e contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, lett. e), d.m. 21 febbraio 2013, n. 38
il numero degli scontrini fiscali emessi è solo uno dei possibili indici di redditività, la quale, infatti, a termini di detta norma va valutata “anche” attraverso la “verifica del numero di scontrini fiscali ovvero di biglietti di accesso emessi quotidianamente”
Il numero degli scontrini è un indice concorrente, non esclusivo, per valutare la redditività dell’esercizio. L’Amministrazione non può fondare la valutazione sulla sola quantità degli scontrini né equiparare automaticamente tale dato alla frequentazione del locale.
Massime di principio
- Nel valutare, ai fini del rinnovo di un patentino per la vendita di generi di monopolio, la redditività dell’esercizio prevista dall’art. 7, comma 3, lett. e), del d.m. n. 38/2013, il numero degli scontrini o dei biglietti emessi costituisce uno dei possibili indici e non può essere assunto come criterio esclusivo.
- L’Amministrazione deve applicare il parametro regolamentare della redditività dell’esercizio senza sostituirlo con una valutazione di scarsa frequentazione ricavata esclusivamente dal numero degli scontrini.
Come è indicizzato
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