Cassazione Civile, Ordinanza n. 37546/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce da una pretesa contributiva dell'INPS per l'anno 2009 nei confronti di un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, relativamente alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva escluso il credito ritenendo che, pur essendo in astratto configurabile l'obbligo contributivo per il professionista che versi solo il contributo integrativo alla cassa di appartenenza, nel caso concreto mancasse il requisito dell'abitualità dell'attività libero-professionale, anche perché il reddito percepito nell'anno era inferiore a 5.000 euro e l'INPS non aveva fornito elementi probatori contrari. L'INPS ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di varie norme sulla Gestione separata e sulla disciplina previdenziale dei professionisti, sostenendo che la soglia di 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale e non per l'attività abituale; ha inoltre dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare indici quali la titolarità della partita IVA e il mancato inserimento del reddito tra quelli diversi nel modello Unico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo nasce dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria. La soglia di 5.000 euro è invece rilevante per l'attività autonoma occasionale, ma non quando l'attività sia abituale. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente svolto un accertamento di merito, valorizzando il basso reddito annuo e l'assenza di prove contrarie offerte dall'INPS per escludere l'abitualità. La Cassazione ha inoltre rilevato che il motivo mirava, in sostanza, a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'INPS alle spese e con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma del mezzo di impugnazione per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Norma base sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che producono redditi di lavoro autonomo non soggetti ad altra previdenza obbligatoria.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011
Richiamato dall'INPS come disposizione di interpretazione autentica dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti.
art. 53 d.P.R. 917/1986
Richiamato come norma sulla qualificazione fiscale dei redditi di lavoro autonomo.
artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980
Richiamati in relazione alla disciplina previdenziale dei professionisti forensi.
art. 21, comma 10, L. 247/2012
Richiamato in tema di ordinamento forense e profili previdenziali dell'avvocato.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003
La Corte ha precisato che la soglia di 5.000 euro rileva per il lavoro autonomo occasionale, non per l'attività professionale abituale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Per l'iscrizione alla Gestione separata del professionista iscritto ad albo è decisivo accertare se l'attività libero-professionale sia svolta con carattere di abitualità, ancorché non esclusività, e non il solo dato reddituale dell'anno considerato.
- La soglia dei 5.000 euro prevista per il lavoro autonomo occasionale non è criterio risolutivo quando l'attività abbia natura abituale; in tale ipotesi essa può al più costituire un indice fattuale, ma non esclude di per sé l'obbligo contributivo.
- L'abitualità dell'attività professionale può essere ricostruita tramite presunzioni e indizi, come iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dello studio o livello dei redditi, ma nessuno di tali elementi è da solo decisivo in senso automatico.
- La censura che miri a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito non integra, di regola, una violazione di legge denunciabile ex art. 360, n. 3 c.p.c., ma attiene ai limiti del sindacato sul vizio motivazionale.
- La valutazione dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta degli elementi ritenuti decisivi, appartiene al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →